Prezzo a base d’asta: deve essere determinato in base a criteri verificabili e attendibili

Prezzo a base d’asta: deve essere determinato in base a criteri verificabili e attendibili

La determinazione della base d’asta deve essere effettuata dalla Stazione appaltante facendo riferimento a criteri verificabili ed acquisendo attendibili elementi di conoscenza, al fine di scongiurare il rischio di una base d’asta arbitraria perché manifestamente sproporzionata, con conseguente alterazione della concorrenza. Questo il principio sancito, con la Sentenza n. 5634 del 28 settembre 2020, dal Consiglio di Stato.

I Giudici di Palazzo, sul punto, hanno evidenziato come nel nuovo Codice degli appalti le Stazioni appaltanti debbano garantire la qualità delle prestazioni, non solo nella fase di scelta del contraente (art. 97 del Dlgs. n. 50/2016 in tema di esclusione delle offerte anormalmente basse), ma anche nella fase di predisposizione dei parametri della gara (art. 30, comma 1).


La pronuncia chiarisce inoltre che la determinazione del prezzo posto a base d’asta non può prescindere da una verifica della reale congruità in relazione alle prestazioni e ai costi per l’esecuzione del servizio, comprese le condizioni di lavoro che consentano ai concorrenti la presentazione di una proposta concreta e realistica, a rischio, in caso contrario, sia di carenze di effettività delle offerte e di efficacia dell’azione della Pubblica Amministrazione, sia di alterazioni della concorrenza tra imprese. Profili tutti giudizialmente scrutinabili.

Al riguardo, viene rilevato che in un giudizio avverso il bando di gara “la misura del prezzo a base d’asta non implica una mera scelta di convenienza e opportunità, ma una valutazione alla stregua di cognizioni tecniche (…..) sulla quale è possibile il sindacato del Giudice amministrativo, con la precisazione che tale sindacato è limitato ai casi di complessiva inattendibilità delle operazioni e valutazioni tecniche operate dall’Amministrazione, alla illogicità manifesta, alla disparità di trattamento”, non essendo consentito al Giudice di giungere egli stesso alla determinazione del prezzo congruo.

Infine, i Giudici sottolineano che “la correttezza della determinazione della base d’asta con attinenza alla situazione di mercato rileva ai fini dell’utilizzazione di tutto il potenziale differenziale previsto per il prezzo nell’ambito delle gare da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di evitare uno svuotamento di efficacia sostanziale della componente economica dell’offerta”.


Related Articles

“Piano triennale per l’informatica nella P.A.”: AgID pubblica l’aggiornamento 2022-2024

Con a Notizia pubblicata sul sito istituzionale in data 23 gennaio, l’Agenzia per l’Italia digitale ha reso nota la pubblicazione

Appalti: condizioni per l’affidamento “in house” di servizi

Nella Sentenza n. 681 del 27 gennaio 2020 del Consiglio di Stato, i Giudici hanno affermato che l’affidamento “in house”

Dissesto idrogeologico: entrano nella fase operativa 33 interventi per 654 milioni

Con una Nota di Palazzo Chigi, diffusa il 2 novembre 2015, è stato reso noto che questa mattina l’Esecutivo siglerà

No comments

Write a comment
No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Only registered users can comment.