Nella Delibera n. 1017 del 25 novembre 2020 dell’Anac, una Società ha contestato gli atti della procedura di gara relativa all’affidamento del Servizio di “Refezione scolastica”, con particolare riferimento alla determinazione da parte della Stazione Appaltante del prezzo posto a base di gara. Nel dettaglio, secondo l’istante, il prezzo a base d’asta sarebbe insufficiente alla copertura dei costi necessari per l’esecuzione del Servizio.
L’Anac afferma che la misura del prezzo a base d’asta non implica una mera scelta di convenienza e opportunità, ma una valutazione alla stregua di cognizioni tecniche, sulla quale è possibile il solo sindacato estrinseco, ovvero limitato ai casi di complessiva inattendibilità delle operazioni e valutazioni tecniche operate dall’Amministrazione, alla illogicità manifesta, alla disparità di trattamento. Questa deformazione non può dedursi dalla presentazione di conteggi e simulazioni, unilateralmente predisposti dall’operatore economico, che non sottolineano alcun manifesto errore logico o di ragionevolezza e che comunque non dimostrano un’impossibilità oggettiva, a carico di ogni potenziale concorrente, di presentare un’offerta, ma dimostrano semplicemente l’impossibilità soltanto soggettiva di presentare un’offerta, il che è irrilevante ai fini della valutazione della legittimità della procedura di gara.




