Principio di rotazione: inapplicabile in caso di procedure aperte

Nella Sentenza n. 7539 del 5 novembre 2019 del Consiglio di Stato, un Comune indiceva una procedura negoziata ex art. 36, del Dlgs. n. 50/2016, per l’affidamento del “Servizio di pulizia, custodia e manutenzione del Cimitero comunale”. I Giudici rilevano che l’art. 36, comma 1, del Dlgs. n. 50/2016 impone espressamente alle stazioni appaltanti nell’affidamento dei contratti d’appalto sotto soglia il rispetto del “Principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti”. Dunque, non è casuale la scelta del Legislatore di imporre il rispetto del Principio della rotazione già nella fase dell’invito degli operatori alla procedura di gara. Infatti, lo scopo è quello di evitare che il gestore uscente, forte della conoscenza della strutturazione del Servizio da espletare acquisita nella precedente gestione, possa agevolmente prevalere sugli altri operatori economici pur se anch’essi chiamati dalla stazione appaltante a presentare offerta e, così, posti in competizione tra loro. Se è vero che l’art. 36, comma 7, del Dlgs. n. 50/2016, rimette alle Linee-guida Anac di indicare specifiche modalità di rotazione degli inviti e che le Linee-guida n. 4, nella versione adottata con Delibera n. 206/2018, prevedevano che “la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal ‘Codice dei Contratti pubblici’ ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione”, non può tuttavia dubitarsi che tale prescrizione va intesa nel senso dell’inapplicabilità del Principio di rotazione nel caso in cui la stazione appaltante decida di selezionare l’operatore economico mediante una procedura aperta che non preveda una preventiva limitazione dei partecipanti attraverso inviti.