Nella Sentenza n. 492 del 22 maggio 2018 del Tar Sardegna, i Giudici si esprimono sull’applicazione del principio di rotazione negli appalti sotto soglia. I Giudici sardi chiariscono che, ai sensi dell’art. 36, del Dlgs. n. 50/18, se l’affidamento “sotto soglia” si svolge previa procedura comparativa,l’applicazione del principio di rotazione è anticipata al momento della scelta dei soggetti da invitare. Tuttavia, il principio di rotazione degli inviti non è dotato di portata precettiva assoluta e perciò sopporta alcune limitate deroghe, come espressamente chiarito dalle “Linee-guida” n. 4 dell’Anac sugli affidamenti sotto soglia, nelle quali è stata espressamente consentita una motivata deroga al principio di rotazione in caso di “riscontrata effettiva assenza di alternative ovvero del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti)” e negli stessi termini si è pronunciata anche la Commissione speciale del Consiglio di Stato, chiarendo che “il principio di rotazione comporta in linea generale che l’invito all’affidatario uscente rivesta carattere eccezionale e debba essere adeguatamente motivato, avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero all’oggetto ed alle caratteristiche del mercato di riferimento”.