Procedura fallimentare: inefficace l’accertamento se l’avviso è stato notificato solo al fallito

Procedura fallimentare: inefficace l’accertamento se l’avviso è stato notificato solo al fallito

Nella Sentenza n. 2116/01/14 del 14 novembre 2014 della Ctr di Catanzaro, i Giudici osservano che l’accertamento fiscale avente ad oggetto obbligazioni tributarie i cui presupposti siano maturati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente oppure nel periodo d’imposta in cui tale dichiarazione è intervenuta, ove sia stato notificato soltanto al fallito, e non anche al curatore del fallimento, conserva la sua validità, ma è inefficace nell’ambito della procedura fallimentare, né può la mancanza di legittimazione del fallito essere rilevata di ufficio. Tuttavia, tale accertamento conserva la sua validità e infatti, qualora il fallito, tornato in bonis, abbia ricevuto la notifica di un avviso di liquidazione dell’imposta, può contestare l’accertamento impugnandolo assieme all’avviso di liquidazione, in ragione del fatto che il primo avviso, non essendo stato notificato al curatore, ossia a colui che era dotato della legittimazione a impugnarlo in pendenza della procedura concorsuale, consente l’azione giudiziale a colui che ha riacquistato la capacità d’impugnarlo. Pertanto la mancata notifica al curatore dell’avviso di accertamento, atto necessario per la costituzione del titolo da insinuare al passivo del fallimento, azionato con l’atto impugnato, determina l’inefficacia dello stesso, nell’ambito della procedura concorsuale, e priva la cartella, in relazione a essa, di validità giuridica.


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