Procedura informatica “Docfa”: la variazione catastale vale dall’anno d’imposta successivo

Nell’Ordinanza n. 21760 del 7 settembre 2018 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità affermano che, in tema di Ici, la disciplina dettata dall’art. 5, comma 2, del Dlgs. n. 504/92 – in base alla quale le variazioni delle risultanze catastali hanno efficacia, ai fini della determinazione della base imponibile, a decorrere dall’anno successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali – si applica anche quando il contribuente, ai fini della determinazione della rendita catastale, si avvalga della Procedura “Docfa”. Atteso che il termine di efficacia delle rendite stabilito dal citato art. 5, comma 2, è ispirato a ragioni di uniformità delle dichiarazioni e degli accertamenti e costituisce espressione del principio di eguaglianza.
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