Processo tributario: in appello non è vietato produrre nuovi documenti

Nell’Ordinanza n. 24906 del 9 ottobre 2018 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità chiariscono che, in materia di contenzioso tributario:

– l’art. 58 del Dlgs. n. 546/1992, consente la produzione nel giudizio di appello di qualsiasi documento, pur se già disponibile in precedenza;

– il Giudice d’appello può fondare la propria decisione sui documenti tardivamente prodotti in primo grado, purché acquisiti al fascicolo processuale in quanto tempestivamente e ritualmente prodotti in sede di gravame entro il termine perentorio di cui all’art. 32, comma 1, del Dlgs. n. 54619/92, di 20 giorni liberi prima dell’udienza, applicabile in secondo grado stante il richiamo, operato dall’art. 61 del Dlgs. n. 546/1992, alle norme relative al giudizio di primo grado.

Inoltre, la Suprema Corte precisa che, in materia di produzione documentale in grado di appello nel Processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dall’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 546/1992 – in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima – non trova applicazione la preclusione di cui all’art. 345, comma 3, del Cpc., essendo la materia regolata dall’art. 58, comma 2, del Dlgs. n. 546/1992, che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado.