Processo tributario: impugnabilità degli atti presupposti

Nell’Ordinanza n. 24638 del 19 ottobre 2017 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità chiariscono che un contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale, a causa dell’invalidità della relativa notifica, sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal Concessionario della riscossione. A ciò non osta l’ultima parte dell’art. 19, comma 3, del Dlgs. n. 546/92, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato – impugnabilità prevista da tale norma – non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l’invalidità stessa anche prima, giacché l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.

Nel caso di specie, il contribuente ha impugnato la proposta di compensazione ex art. 28-ter del Dpr. n. 602/73, non per rimettere in discussione la pretesa impositiva oramai cristallizzata nelle cartelle di pagamento divenute definitive, ma per un fatto nuovo e sopravvenuto, rispetto alla notifica delle stesse, fatto che le renderebbe “invalide”, dovuto al decorso del termine prescrizionale di 5 anni del credito tributario Tarsu, in assenza di atti interruttivi, e ciò sulla base della legge regolativa del Tributo.