Processo tributario: integrazione del contraddittorio

Nella Sentenza n. 17497 del 2 settembre 2015 della Corte di Cassazione, i Giudici statuiscono che, in tema di contenzioso tributario, in caso di litisconsorzio processuale che determina l’inscindibilità delle cause anche ove non sussisterebbe il litisconsorzio necessario di natura sostanziale, l’omessa impugnazione della Sentenza nei confronti di tutte le parti non determina l’inammissibilità del gravame. Ne deriva piuttosto la necessità, da parte del Giudice, di ordinare l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 del Cpc., nei confronti della parte pretermessa, pena la nullità del procedimento di secondo grado e della Sentenza che l’ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità.

Sentenza n. 17497 del 2 settembre 2015 della Corte di Cassazione