Processo tributario: le parti possono depositare nuovi documenti a dispetto dell’irritualità della loro produzione in primo grado

La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 12783 del 19 giugno 2015, afferma che il termine previsto dall’art. 32 del Dlgs. n. 546/92 per il deposito di memorie e documenti deve ritenersi perentorio, pur non essendo dichiarato tale dalla legge, in quanto diretto a tutelare il diritto di difesa della controparte ed a realizzare il necessario contraddittorio tra le parti e tra queste ed il Giudice. Di conseguenza, la mancata osservanza del detto termine determina la preclusione di ogni ulteriore attività processuale, senza che assuma alcun rilievo, in contrario, la circostanza che la controparte si sia costituita in giudizio
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