Nell’Ordinanza n. 21126 del 2 ottobre 2020 della Corte di Cassazione, la Suprema Corte rileva che, in tema di contenzioso tributario, nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi alla Sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati fiscali, ancorché i fatti esaminati in sede penale siano gli stessi che fondano l’accertamento degli Uffici finanziari, dal momento che nel Processo tributario vigono i limiti in tema di prova posti dall’art. 7, comma 4, del Dlgs. n. 546/1992, e trovano ingresso invece anche presunzioni semplici, di per sé inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna. Ne consegue che l’imputato assolto in sede penale, anche con formula piena, per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste, può essere ritenuto responsabile fiscalmente qualora l’atto impositivo risulti fondato su validi indizi, insufficienti per un giudizio di responsabilità penale, ma adeguati, fino a prova contraria, nel giudizio tributario.