Nella Sentenza n. 227 dell’11 gennaio 2016 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità affermano che, nel processo tributario, l’indicazione dei motivi specifici dell’impugnazione, richiesta dall’art. 53 del Dlgs. n. 546/92, non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello, richiedendosi invece soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al Giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza. Quindi, è irrilevante che i motivi siano enunciati nella parte espositiva dell’atto ovvero separatamente, visto che, non essendo imposti dalla norma rigidi formalismi, gli elementi idonei a
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