Nell’Ordinanza n. 5491 del 3 marzo 2017 della Corte di Cassazione, i Giudici chiariscono che, in materia di produzione documentale in grado di appello nel Processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dall’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 546/92 – in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima – non trova applicazione la preclusione di cui all’art. 345, comma 3, del Cpc., essendo la materia regolata dall’art. 58, comma 2, del citato Dlgs., che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado
Quindi, la Suprema Corte statuisce che è ammissibile la produzione di nuovi documenti per la prima volta in appello, senza alcuna sanzione per l’omessa produzione nel procedimento di primo grado.