Corte di Cassazione, Ordinanza n. 19929 del 23 settembre 2020
Nella casistica in esame, i Giudici di legittimità chiariscono che, in materia di contenzioso tributario, è inammissibile il motivo del ricorso per Cassazione con cui si denunci un vizio dell’atto impugnato diverso da quelli originariamente allegati, censurando altresì l’omesso rilievo d’ufficio della nullità, atteso che nel giudizio tributario, in conseguenza della sua struttura impugnatoria, opera il Principio generale di conversione dei motivi di nullità dell’atto tributario in motivi di gravame. Quindi, l’invalidità non può essere rilevata di ufficio, né può essere fatta valere per la prima volta in sede di legittimità.