Nell’Ordinanza n. 28707 del 9 novembre 2018 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità chiariscono che il Curatore fallimentare non ha interesse ad impugnare la cartella di pagamento riguardante Tributi dovuti in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento ove detta cartella non sia stata preceduta dalla previa notificazione, anche nei suoi confronti, dell’atto impositivo che ne costituisce il necessario presupposto. In realtà, non essendo la cartella opponibile alla Curatela fallimentare, egli può sempre far valere l’inefficacia relativa davanti al Giudice delegato o al Tribunale fallimentare in sede di accertamento del passivo. In sostanza, la cartella di pagamento notificata al soggetto fallito è inopponibile alla Curatela fallimentare, sia perché doveva essere notificata anche al Curatore fallimentare, sia perché non è stata preceduta dalla notifica dell’avviso di accertamento nei confronti del Curatore.