Progressioni economiche: i chiarimenti della Funzione pubblica e del Mef su “quota limitata” e selettività degli aventi diritto

La Funzione pubblica, con Nota Prot. n. 44366/2019, e la Ragioneria generale dello Stato, con Nota Prot. n. 179263/2019, in occasione del controllo ex art. 40-bis del Dlgs. n. 165/2001 sull’ipotesi di Contratto decentrato di un Ministero, hanno fornito chiarimenti in merito ai criteri di riconoscimento per le progressioni economiche (peo). Indicazioni che possono rappresentare un importante punto di riferimento anche per gli Enti Locali, stante la similarità di disciplina contrattuale.

In primo luogo, circa la locuzione “una quota limitata” per il riconoscimento delle progressioni economiche, utilizzata dall’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 150/2009, e recepita nella nuova regolamentazione contrattuale dall’art. 16, comma 2 del Ccnl. 21 maggio 2018, la Funzione pubblica, aderendo all’interpretazione precedentemente fornita dalla RgS, ritiene debba intendersi riferita a una quota di personale interessato dalla procedura selettiva non maggioritaria (non superiore al 50%) della platea dei potenziali beneficiari.

L’assenza di puntuali indicazioni a livello legislativo e contrattuale circa il quantum di soggetti cui riconoscere le progressioni ha favorito nella prassi interpretazioni non omogenee da parte delle Amministrazioni.

In proposito, la RgS, nella Circolare n. 15/2019 relativa al Conto annuale 2018, spiegando il contenuto della domanda “Peo119” della Scheda “Sici”, ha affermato che per quota limitata di dipendenti deve intendersi quella corrispondente non oltre il 50% degli aventi diritto ad accedere alla procedura.

Detta interpretazione trova ora conferma anche da parte del Dipartimento della Funzione pubblica, istituzionalmente competente per l’interpretazione delle norme di legge concernenti il rapporto di lavoro pubblico. Nella Nota in commento infatti viene affermato che “la quota di personale interessato dalla procedura selettiva deve essere limitata ad una quota limitata e quindi non maggioritaria (non superiore al 50%) della platea dei potenziali beneficiari”.

Circa il principio della “selettività” nelle progressioni economiche, sia a livello legislativo (art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 150/2009 e art. 52, comma 1-bis,del Dlgs. n. 165/2001) che nella contrattazione nazionale degli Enti Locali (art. 16, comma 3), viene anche previsto che la progressione economica orizzontale è attribuita al personale dipendente tenuto conto altresì dell’esperienza maturata in ambiti professionali di riferimento e delle competenze professionali.

Per la Funzione pubblica, l’esperienza professionale non può coincidere con la mera valutazione della anzianità di servizio o con riconoscimenti puramente formali.

Peraltro, nel caso specifico, la RgS ha rilevato la non congruità, nell’ambito dei criteri per l’attribuzione delle “peo”, della prevalenza attribuita all’anzianità di servizio, osservando che ciò non appare in linea con le vigenti disposizioni che prevedono una selettività basata sul merito e sulle competenze professionali.