Tar Lazio, Sentenza n. 12685 del 26 giugno 2025
Una dipendente ha partecipato a una procedura interna di progressione tra le Aree, avviata da un’Amministrazione pubblica e finalizzata a coprire oltre 2.000 posizioni di livello superiore anche senza richiedere il possesso della Laurea. La candidata non è risultata vincitrice poiché il punteggio attribuito alla sua esperienza lavorativa, maturata nello stesso ambito professionale ma presso un’Amministrazione diversa da quella che ha indetto la selezione, è stato inferiore a quello riconosciuto ai candidati che avevano svolto analoga esperienza presso l’Amministrazione stessa. L’Avviso pubblico infatti prevedeva l’attribuzione di 1,75 punti per ogni anno di esperienza maturata presso l’Amministrazione organizzatrice e solo 0,75 punti per l’esperienza maturata in altre Pubbliche Amministrazioni, anche nella medesima famiglia professionale. La ricorrente ha contestato tale impostazione, ritenendola in contrasto con il Regolamento adottato dall’Ente, che costituiva l’unica fonte legittimata a definire i criteri della selezione. Il Regolamento prevedeva una distinzione basata esclusivamente sul tipo di esperienza (nella stessa famiglia professionale o in altra), senza alcun riferimento all’Amministrazione di provenienza. I Giudici hanno accolto il ricorso, ritenendo che la previsione contenuta nell’Avviso fosse illegittima in quanto in contrasto con quanto stabilito nel Regolamento. Secondo i Giudici, la modifica introdotta nell’Avviso non rappresenta una semplice specificazione tecnica, ma costituisce una sostanziale alterazione dei criteri regolamentari, introducendo un trattamento preferenziale privo di giustificazione. La Sentenza in questione evidenzia 2 profili di irragionevolezza: da un lato, l’esperienza svolta in un Settore professionale diverso presso la medesima amministrazione viene equiparata all’esperienza svolta nello stesso Settore ma presso un altro Ente; dall’altro, l’esperienza maturata nella medesima funzione presso un’Amministrazione diversa viene immotivatamente penalizzata senza che emergano elementi oggettivi a dimostrazione di una maggiore complessità o rilevanza dell’esperienza svolta presso l’Amministrazione organizzatrice. I Giudici hanno inoltre precisato che la procedura di progressione si rivolge esclusivamente ai dipendenti in servizio presso la medesima Amministrazione, indipendentemente dalla modalità di accesso (concorso, mobilità, ecc.), e che pertanto non può essere ammessa una disparità di trattamento fondata sulla sola origine dell’esperienza maturata. Infine, i Giudici hanno richiamato il Principio costituzionale del buon andamento della Pubblica Amministrazione, sancito dall’art. 97 della Costituzione, che impone scelte imparziali, proporzionate e coerenti con la valorizzazione delle professionalità effettivamente acquisite. Per tali motivi, i Giudici hanno annullato la clausola dell’Avviso che prevedeva punteggi differenziati in base alla provenienza dell’esperienza, nonché la parte della graduatoria finale che penalizzava la candidata sulla base di tale criterio. L’Amministrazione è stata conseguentemente obbligata a rettificare il punteggio attribuito, applicando i criteri previsti dal Regolamento originario.




