Proroga tecnica: illegittimo l’uso reiterato

Nella Delibera n. 882 del 25 settembre 2019 dell’Anac, sono state evidenziate alcune presunte illegittimità commesse da un Comune nel corso dell’iter procedurale relativo alla gara di appalto per la fornitura e gestione calore degli edifici comunali, per l’utilizzo ripetuto della “proroga tecnica”, nonostante il parere contabile contrario espresso da parte del Responsabile dei “Servizi Finanziari”.

Nel corso del procedimento il Comune in questione ha fornito all’Autorità alcuni chiarimenti con riferimento ai punti contestati nella comunicazione di avvio dello stesso. Sulla base della documentazione istruttoria acquisita in atti, l’Anac rileva che, trattandosi di gara di appalto relativa alla fornitura e gestione calore degli edifici comunali, si deve preliminarmente valutare la riconducibilità delle prestazioni richieste a quelle oggetto della Convenzione Consip. Ciò in quanto l’art. 1, comma 7, del Dl. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012, prevede che le Amministrazioni pubbliche e le Società inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione come individuate dall’Istat, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le Convenzioni o gli Accordi-quadro messi a disposizione da Consip e/o dalle Centrali di committenza di cui all’art. 1, comma 455, della Legge n. 296/2006.

L’Authority ribadisce che, in linea generale, l’uso improprio di proroghe contrattuali al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge configura una violazione delle disposizioni vigenti in materia di approvvigionamento di beni, servizi e lavori, in quanto la proroga costituisce un rimedio eccezionale. In tema di rinnovo o proroga dei contratti pubblici di appalto, non vi è alcun spazio per l’autonomia contrattuale delle parti, ma vige il Principio che, salvo espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa comunitaria, l’Amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara. La proroga, come soluzione di carattere eccezionale in caso di effettiva necessità di assicurare il servizio, deve mantenere carattere di temporaneità esclusivamente al fine di assicurare il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente.

L’Anac ammette quindi la proroga tecnica solo in via del tutto eccezionale, poiché costituisce una violazione dei Principi comunitari di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, enunciati nel previgente “Codice dei Contratti” al comma 1 dell’art. 2 (oggi art. 30 del Dlgs. n. 50/2016), riconducendo la proroga ad una prassi amministrativa, in via del tutto eccezionale, in considerazione della necessità – riscontrata e adeguatamente ponderata nella circostanza concreta – di evitare un blocco dell’azione amministrativa, ma tenendo presente che essa, in generale, comporta una compressione dei Principi di libera concorrenza. Il ripetuto uso della proroga come nel caso in esame è causato prima di tutto dalla mancata programmazione nell’acquisto di beni e servizi, che dovrebbe garantire il regolare e tempestivo avvicendamento degli affidatari. L’assenza di questa attività moltiplica le emergenze, in cui la proroga tecnica viene presentata ancora prima che abbia inizio il vero e proprio affidamento del servizio.

Dunque, l’Autorità afferma che non è conforme alle previsioni normative l’utilizzo reiterato dello strumento della proroga commesso dal Comune in questione.