Protezione civile: in G.U. la Legge-delega che getta le basi per il riordino

E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 66 del 20 marzo 2017, la Legge 16 marzo 2017, n. 30, recante “Delega al Governo sul riordino delle disposizioni legislative in materia di Sistema nazionale della Protezione civile”.

La Legge n. 30/17, composta da un unico articolo, impegna il Governo ad emanare, entro il 3 gennaio 2018, uno o più Decreti delegati contenenti disposizioni di ricognizione, riordino, coordinamento, modifica delle vigenti disposizioni in materia di Protezione civile.

Tra gli argomenti che dovranno essere trattati nei Decreti saranno si segnalano:

  • la definizione delle attività di Protezione civile;
  • l’organizzazione di un sistema di Protezione civile operante a livello centrale, regionale e locale, e l’istituzione di livelli intermedi tra Comuni e Regioni, ricomprendendo nelle strutture operative anche eventuali soggetti organizzati in base a principi innovativi;
  • l’attribuzione delle funzioni di Protezione civile a Stato, Regioni, Comuni, Unioni di Comuni, Città Metropolitane e alle diverse strutture del Servizio nazionale della Protezione civile. La funzione di indirizzo sarà svolta dal Presidente del Consiglio dei Ministri con l’ausilio del Dipartimento della Protezione civile, al fine di coordinare le funzioni attribuite ai Sindaci, ai Prefetti e ai Presidenti delle Regioni, oltre che al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
  • la disciplina della partecipazione e della collaborazione delle Università, degli Enti e degli Istituti di ricerca alle attività di protezione civile, con indicazione di procedure per la valutazione periodica dei Piani di emergenza comunali;
  • la disciplina dello Stato di emergenza, con assicurazione del concorso solidale delle colonne mobili regionali e del volontariato, prevedendo anche l’impiego di personale qualificato proveniente dagli Enti Locali a supporto delle popolazioni colpite;
  • la previsione delle modalità di intervento del Servizio nazionale della Protezione civile per il rispetto delle misure assunte, con indicazione della durata degli interventi in base alla situazione di emergenza, e dei procedimenti trasparenti per l’acquisizione di servizi, forniture e lavori, con il coinvolgimento delle attività presenti sul territorio;
  • la previsione di strumenti nazionali di finanziamento per l’esercizio delle funzioni di Protezione civile, quali il “Fondo nazionale di Protezione civile”, il “Fondo per le emergenze nazionali” e il “Fondo regionale di Protezione civile”;
  • la disciplina delle procedure finanziarie e contabili che devono essere applicate dai Commissari, con garanzia del rispetto degli obblighi di rendicontazione e del corretto subentro delle Amministrazioni competenti nei rapporti giuridici attivi e passivi sorti nel corso della gestione commissariale.

Viene previsto di armonizzare la terminologia e i codici convenzionali adottati dal Servizio nazionale della Protezione civile, con l’obiettivo di garantire un quadro chiaro in tutto il territorio nazionale nel rispetto dell’autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Dovranno essere individuati i gradi degli effetti derivanti dagli eventi calamitosi per determinare omogeneamente a livello nazionale il riconoscimento e l’erogazione delle varie forme di ristoro per i soggetti colpiti, nell’ottica di una semplificazione degli adempimenti amministrativi durante la fase emergenziale, della massima trasparenza e della certezza della tracciabilità dei flussi finanziari.

Entro 2 anni dall’entrata in vigore di ciascuno dei Decreti delegati previsti dalla presente Legge-delega n. 30/17, dovranno essere individuate procedure di ricognizione dei provvedimenti di sua attuazione, con particolare riferimento agli indirizzi operativi adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e al riconoscimento dei diritti alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano. Dall’attuazione delle disposizioni dei Decreti delegati non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.