Protezione civile: pubblicato in G.U. lo Schema-tipo di Regolamento per la costituzione dei Gruppi comunali di Volontariato

Protezione civile: pubblicato in G.U. lo Schema-tipo di Regolamento per la costituzione dei Gruppi comunali di Volontariato

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 3 marzo 2023 la Direttiva 22 dicembre 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile, recante “Approvazione di uno Schema-tipo di Regolamento contenente gli elementi fondamentali per la costituzione di Gruppi comunali di Volontariato di Protezione civile”.

La Direttiva stabilisce che i Comuni, in ragione della tipologia e/o natura dell’attività autorizzata, nella propria autonomia, possono promuovere la costituzione, con riferimento al proprio ambito territoriale, di un Gruppo comunale di Volontariato di Protezione civile, sulla base di uno Schema-tipo, basato sugli elementi fondamentali riportati nella Direttiva. 

La Direttiva stabilisce inoltre che non può essere costituito più di un Gruppo comunale di Protezione civile per ciascun Comune. 

Costituiscono elementi fondamentali del Regolamento del Gruppo comunale di Volontariato di Protezione civile le prescrizioni di cui all’art. 35, comma 1, del Decreto legislativo n. 1/2018, che prevede: 

  1. che il Comune, mediante i propri Uffici, cura la gestione amministrativa del Gruppo comunale e ne è responsabile; 
  2. che all’interno del Gruppo comunale sia individuato, secondo i Principi di democraticità, un Coordinatore operativo dei volontari, referente delle attività di quest’ultimi, e siano altresì individuate la durata e le modalità di revoca del Coordinatore. 

Costituiscono inoltre elementi fondamentali del Regolamento del Gruppo comunale di Volontariato di Protezione civile le seguenti prescrizioni di cui all’art. 21 del “Codice del Terzo Settore”, in quanto applicabili ai predetti Gruppi comunali: 

  1. la denominazione, così formulata: “Gruppo comunale di Volontariato di Protezione civile del Comune di …”; 
  2. l’assenza di scopo di lucro e la previsione di attività e azioni spontanee e gratuite;
  3. le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite;
  4. lo svolgimento dell’attività di cui all’art. 5, comma 1, lett. y), del “Codice del Terzo Settore”;
  5. i diritti e gli obblighi dei volontari effettivi; 
  6. i requisiti per l’ammissione di nuovi volontari effettivi e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività svolta, nonché le procedure per la perdita dei requisiti di volontario effettivo;
  7. la durata e le modalità di elezione e di revoca del Coordinatore operativo. 

Nello Schema-tipo di Regolamento sono anche indicate le modalità in cui il Comune cura la gestione amministrativa del Gruppo comunale, rendendo disponibile una sede operativa idonea e regolando la gestione del relativo patrimonio. 

L’Allegato “A” riporta un Modello esemplificativo per la redazione di uno Schema-tipo di Regolamento del Gruppo comunale di Volontariato di Protezione civile. Il Regolamento, deliberato dal Consiglio comunale, potrà riportare o rinviare a un successivo atto la specifica e dettagliata disciplina in merito alle modalità di organizzazione e alle specifiche attività del Gcvpc, secondo i punti fondamentali, riportati e descritti nel Modello.

Il Gruppo comunale dovrà essere iscritto all’Elenco territoriale del Volontariato di Protezione civile e potrà aderire, qualora costituiti, ad Organismi di Volontariato, quali Coordinamenti e Consulte, operanti nell’ambito della Protezione civile e, ove previsto, iscritti all’Elenco territoriale. 

Possono essere costituiti Gruppi intercomunali, provinciali o metropolitani di Volontariato di Protezione civile in conformità a quanto previsto dalla Direttiva in esame e dalle disposizioni regionali vigenti. La gestione amministrativa del Gruppo provinciale/metropolitano di Volontariato di Protezione civile, se prevista dalle disposizioni regionali vigenti, è assicurata dalla Provincia/Città metropolitana e dall’Ente responsabile della sua costituzione. 

La gestione amministrativa del Gruppo intercomunale di Volontariato di Protezione civile deve essere assicurata dall’Unione dei relativi Comuni, ove costituita, o dal Comune capofila individuato ai sensi della relativa Convenzione o Accordo stipulati dai Comuni partecipanti, o dall’Ente responsabile della sua Costituzione. 

Infine, possono essere costituiti secondo quanto previsto dalla Direttiva anche i Gruppi metropolitani di Protezione civile. 

Per le Province autonome di Trento e Bolzano restano ferme le competenze loro affidate dai relativi Statuti, dalle relative norme di attuazione e Leggi regionali/provinciali in materia. Per i Gruppi comunali di Protezione civile e per le Aggregazioni intercomunali di Protezione civile la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia provvede all’attuazione dei Principi contenuti nella Direttiva con proprio atto in conformità a quanto previsto dalla normativa regionale vigente. Per i Corpi e per le Unioni distrettuali dei Vigili del Fuoco volontari delle Province autonome di Trento e Bolzano continuano ad applicarsi gli Statuti. L’iscrizione dei medesimi Corpi ed Unioni distrettuali nell’Elenco territoriale del Volontariato di Protezione civile consente l’iscrizione, quali Organizzazioni di volontariato, nel Registro unico nazionale del Terzo Settore (“Runts”), senza necessità di adeguare i propri Statuti. 

I Gruppi comunali esistenti e già iscritti nei Registri del Volontariato delle Regioni e delle Province autonome, le cui caratteristiche non risultino conformi a quanto disposto dalla Direttiva, sono iscritti nel “Runts” e sono tenuti ad adeguare il proprio Regolamento allo Schema-tipo allegato entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore.


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