Proventi da alienazioni di immobili di edilizia residenziale pubblica

Proventi da alienazioni di immobili di edilizia residenziale pubblica

Nella Delibera n. 31 del 9 aprile 2020 della Corte dei conti Puglia, viene chiesto un parere in materia di contabilizzazione di entrate vincolate per legge. La Sezione afferma che i proventi da alienazioni di immobili di edilizia residenziale pubblica ex art. 1 della Legge n. 560/1993 e art. 13, comma 1, del Dl. n. 112/2008, come modificato dall’art. 13, comma 1, lett. a) del Dl. n. 47/2014, hanno natura di “entrate vincolate a destinazione specifica”, ai sensi dell’art. 180, comma 3, lett. d), del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel). A tale esito conducono:

– la disciplina del 1993, che prevede il versamento di tali introiti in un apposito conto corrente denominato “Fondi Cer destinati alle finalità della Legge n. 560/1993, istituito presso la Sezione di Tesoreria provinciale, a norma dell’art. 10, comma 12, della Legge n. 130/1983”;

– l’art. 13 del Dl. n. 112/2008, come novellato nel 2014, che impone un vincolo totale (segnalato dall’avverbio “esclusivamente”) di tali risorse a un ben definito aggregato di spesa (“Programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente”).

In definitiva, l’esclusività e la specificità del vincolo impresso ex lege ai proventi in questione escludono in radice la possibilità di sussumere gli stessi nel novero delle entrate con vincolo di destinazione generica. Categoria, quest’ultima, destinata ad accogliere le entrate per le quali sia previsto un vincolo riferito ad un ambito di spesa individuato in modo ampio, in linea con l’esemplificazione (“spesa sanitaria”) contenuta nel Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al Dlgs. n. 118/2011, punto 9.2).


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