Nella Delibera n. 94 del 22 aprile 2020 della Corte dei conti Umbria, un Sindaco ha formulato quesiti relativi alla possibilità di finanziare, con i proventi delle sanzioni di cui all’art. 142 del “Codice della strada”, interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali effettuati mediante impiego di personale assunto a tempo determinato o con altre forme flessibili o con istituti di assegnazione temporanea, nonché parte della spesa del personale relativa all’unico Vigile urbano in servizio, tenuto conto che questi svolge tutta la relativa attività di controllo e di accertamento.
La Sezione ha ritenuto inammissibili i quesiti. Tuttavia, ha fornito indicazioni interpretative della normativa afferente al rispetto dei vincoli di spesa per il personale in rapporto alla fattispecie esaminata.
La Sezione, nel dettaglio, ha precisato che:
- gli Enti possono assumere personale a tempo determinato o con altre forme di lavoro flessibile per eseguire gli interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali (interventi in “amministrazione diretta”, come previsto dagli artt. 3, lett. gggg), e 36, comma 2, lett. a) e b), del Dlgs. n. 50/2016 – “Codice dei Contratti pubblici”), nel rispetto dei limiti di importo dei relativi lavori e delle disposizioni che disciplinano l’assunzione di personale nelle predette modalità e nei limiti previsti dall’art. 36 del Dlgs. n. 165/2001 e dall’art. 9, comma 28 del Dl. n. 78/2010;
- allo stesso modo, la spesa per l’unico Vigile urbano in servizio, il quale svolge tutta l’attività di controllo e di accertamento relativa alle violazioni di che trattasi, finanziata con i proventi delle sanzioni di che trattasi deve comunque rispettare la normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di “Pubblico Impiego” e al Patto di stabilità interno.
- è possibile destinare i proventi derivanti dalle violazioni del “Codice della strada” al “Fondo risorse decentrate” per l’incentivazione di specifiche unità di personale di Polizia locale effettivamente impegnate nei progetti di potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle predette violazioni in materia di circolazione stradale, in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro.
Qualora i maggiori proventi riscossi rispetto a quelli del precedente esercizio vengano utilizzati per premiare la maggiore produttività di specifiche unità di personale incaricate di svolgere servizi suppletivi di controllo funzionali al programmato potenziamento della Sicurezza urbana e stradale, tale fattispecie è invece esclusa dal rispetto dei limiti al trattamento accessorio disposti dall’art. 23, comma 2, del Dgs. n. 75/2017 (Corte dei conti, Sezione Autonomie n. 5/2019).