Il quesito:
“In quanto Provincia chiediamo un parere circa l’applicazione dell’Iva su un’attività/servizio che rendiamo ad un Comune e ad un Consorzio di Comuni a totale partecipazione pubblica.
Il ns. Ufficio ‘Stipendi’, mediante stipula di apposita convenzione per la gestione associata di funzione afferenti alla gestione del personale, elabora nei confronti di tali 2 Enti Locali le buste paga e tutto quanto connesso al trattamento economico dei dipendenti, a fronte di un corrispettivo stabilito dalle parti.
Il servizio al Comune è posto in essere in ottica di servizio di area vasta quale nuova veste istituzionale riconosciuta alle Province.
Riguardo al Consorzio, si tratta di un nostro organismo partecipato che provvede tramite contratto di servizio ai servizi informatici nostri e di tutti gli altri Comuni consorziati.
Chiediamo di conoscere il corretto trattamento fiscale ai fini Iva dei corrispettivi che percepiamo per tali servizi.
Alleghiamo la convenzione stipulata con il Comune e la documentazione riferita al Consorzio”.
La risposta dei ns. esperti:
Dal punto di vista della sussistenza del requisito oggettivo Iva, di cui all’art. 3 del Dpr. n. 633/72, leggendo gli atti inviati è innegabile che le somme corrisposte alla Provincia siano da qualificare come corrispettivi per prestazioni di servizio rese al Comune ed al Consorzio da tale Ente.
Dal punto di vista della contestuale necessaria sussistenza anche del requisito soggettivo, di cui all’art. 4, comma 5, Dpr. n. 633/72, tali prestazioni potrebbero rientrare nei nuovi compiti che istituzionalmente le Province dovrebbero garantire, per cui se osserviamo la legislazione fiscale italiana il requisito soggettivo Iva parrebbe non sussistere (in pratica, si potrebbe sostenere di rientrare nell’esercizio di poteri autoritativi da parte della Provincia).
Tuttavia, la Comunità europea (art. 4, comma 5, VI Direttiva UE, oltre ad alcune Sentenze della Corte di Giustizia europea intervenute sull’argomento dopo la metà degli anni 2000) è andata oltre, sostenendo che, anche laddove un Ente Locale eserciti poteri autoritativi, se la non applicazione dell’Iva genera distorsioni di concorrenza occorre assoggettare le prestazioni ad Iva, altrimenti si incorre in sanzione.
In effetti, se a parità di corrispettivo netto il Comune o il Consorzio affidassero la gestione del Servizio “Paghe” ed attività connesse ad un soggetto privato (es. consulente del lavoro), previamente individuato mediante i meccanismi previsti dalla normativa sugli affidamenti esterni, il costo effettivo della prestazione a carico dell’Ente verrebbe ad incrementarsi dell’Iva; quindi, è possibile ritenere che il servizio in questione debba essere assoggettato ad Iva, con aliquota 22% ed applicazione, nel caso specifico, dello “split payment” e della fatturazione elettronica.
Resta chiaro che, stante le nuove funzioni attribuite alle Province, una problematica di questo tipo potrebbe essere oggetto anche di specifica istanza di Interpello.
di Francesco Vegni