Pubblica sicurezza: convertito in Legge il “Dl. Stadi”, nuove risorse per rispondere all’incremento di richieste di asilo

by Redazione | 27/10/2014 8:45

È stata pubblicata sulla G.U. n. 245 del 22 ottobre 2014 la Legge 17 ottobre 2014, n. 146, di conversione con modificazioni del Dl. 22 agosto 2014, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell’Interno”.

Il Decreto -emanato con l’intento di rendere piú stringenti i controlli preliminari agli ingressi negli stadi – sblocca delle risorse destinate all’accoglienza di cittadini richiedenti asilo, rifugiati e minori non accompagnati.

In particolare, si evidenzia ai Comuni quanto segue.

Capo I – Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive

Con riferimento al contrasto alla violenza negli stadi e durante le manifestazioni sportive, il Dl. n. 119/14 introduce misure relative a:

–        l’inasprimento delle sanzioni per i reati di frode sportiva e per chi altera i risultati delle gare e dei concorsi (art. 1);

–        la disciplina del “Daspo” (Divieto di accesso alle manifestazioni sportive), applicabile ora anche a chi “risulta avere tenuto, anche all’estero, una condotta, sia singola che di gruppo, evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative per l’ordine pubblico” (art. 2);

–        il divieto di introdurre negli stadi scritte o immagini che incitino alla violenza, esteso ora a qualsiasi tipo di supporto (comprendendo, ad esempio, anche le stampe sui capi di abbigliamento) e non più limitato soltanto a cartelli e striscioni (art. 3). Inoltre, il nuovo comma 3-ter, inserito in sede di conversione, prevede che una quota compresa tra l’1 e il 3 % degli introiti complessivi derivanti dalla vendita dei biglietti e dei titoli di accesso emessiinoccasione degli eventi sportivi sia destinata a finanziare i costi sostenuti per il mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblicoinoccasione degli eventi medesimi, e in particolare per lacoperturadeicosti delleoredilavorostraordinarioedell’indennitá diordinepubblico delle Forze di polizia;

–        il “divieto di trasferta” che, in caso di gravi episodi di violenza commessi in occasione di competizioni calcistiche, può essere disposto dal Ministero dell’Interno con la chiusura (di durata non superiore a 2 anni) del settore ospiti degli Impianti sportivi in cui si svolgono degli incontri di calcio individuati in relazione al pericolo di turbativa dell’ordine pubblico (art. 4).

Capo II – Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale

Il Capo II introduce invece:

–        modifiche alle procedure di cui al Dlgs. n. 25/08, applicate ai fini del riconoscimento o della revoca dello status di rifugiato (art. 5);

–        misure di finanziamento del sistema di accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati (art. 6), che prevedono: a) l’incremento di oltre 50 milioni di Euro del “Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo” per il 2014; b) l’istituzione di un Fondo con una dotazione finanziaria di Euro 62.700.000 per l’anno 2014, al quale il Ministero dell’Interno potrà attingere per far fronte alle “esigenze straordinarie connesse all’eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale” e la cui ripartizione sarà effettuata con Decreto del Ministro dell’Interno, previa intesa con il Mef;

–        la riduzione degli obiettivi del Patto di stabilità per i Comuni di Agrigento, Augusta, Caltanissetta, Catania, Lampedusa, Mineo, Palermo, Porto Empedocle, Pozzallo, Ragusa, Siculiana, Siracusa e Trapani, in quanto notevolmente interessati da flussi migratori (art. 7). La norma dispone che le spese legate all’afflusso di immigrati siano escluse dal Patto di stabilità interno nei limiti complessivi dell’importo commisurato al 50% degli effetti finanziari determinati dall’applicazione della sanzione di cui al comma 26, lett. a), dell’art. 31 della Legge n. 183/11. L’importo dell’esclusione per ogni Comune sarà stabilito da una Dm. Interno, da emanarsi entro il 15 ottobre 2014 (art. 7).

Capo III – Disposizioni per assicurare la funzionalità del Ministero dell’Interno

Il Capo III introduce infine:

–        misure per l’ammodernamento di mezzi, attrezzature e strutture della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

–        novità in materia di materiali esplodenti.

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