Delibera n. 177 del 10 aprile 2024
Gli artt. 62 e 63 del Dlgs. n. 36/2023, stabiliscono i presupposti della qualificazione delle Stazioni appaltanti e delle Centrali di committenza. L’art. 63, comma 1, del Dlgs. n. 36/2023, prevede che presso l’Anac venga istituito un elenco delle Stazioni appaltanti qualificate, che includa anche le Centrali di committenza, compresi i soggetti aggregatori. Inoltre, l’art. 63, comma 13, consente all’Autorità di stabilire ulteriori casi nei quali può essere disposta la qualificazione con riserva. Questo permette alla Stazione appaltante e alla Centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa necessaria. Le note acquisite dall’Anac mostrano che il Rappresentante dell’Amministrazione per la Cuc dell’Unione dei Comuni in questione ha presentato un’istanza di iscrizione con riserva, come previsto dall’art. 63, comma 13. Questa istanza è finalizzata a consentire alla centrale di committenza di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa necessaria per svolgere le attività richieste. Dalla documentazione presentata emerge che l’organizzazione della Stazione appaltante è valida e strutturata, con personale esperto e competente nei settori di qualificazione necessari. Inoltre, l’idoneità ad espletare procedure di affidamento è comprovata dai punteggi ottenibili e dalla capacità di gestire le procedure complesse. L’accoglimento dell’istanza di qualificazione consentirebbe alla Stazione appaltante di acquisire capacità tecniche ed organizzative aggiuntive e di continuare a operare come punto di riferimento per altri soggetti non qualificati. Di conseguenza, l’Autorità ha disposto l’iscrizione con riserva dell’ente all’Elenco delle Stazioni appaltanti qualificate, per consentire il miglioramento delle capacità tecniche ed organizzative. L’iscrizione con riserva avrà una durata di un anno, al termine del quale l’Ente dovrà presentare un’istanza di qualificazione ordinaria.