Nella Sentenza n. 1040 del 17 luglio 2018 del Tar Toscana, la questione controversa in esame riguarda il riparto dei requisiti per partecipare ad una procedura di gara tra Imprese facenti parte di Raggruppamento. I Giudici toscani chiariscono che il Dlgs. n. 50/2016, nel caso di concorrenti che partecipano alla gara in Raggruppamento temporaneo di Imprese, privilegia il dato sostanziale costituito dall’effettivo possesso dei requisiti di qualificazione da parte dell’intero Raggruppamento, fermo restando che l’esecuzione dovrà poi essere ripartita tra le Imprese raggruppate nei limiti della qualificazione posseduta da ciascuna di esse. Tale esigenza ben può essere soddisfatta con l’applicazione del “soccorso istruttorio”. Inoltre, i Giudici precisano che non può essere pronunciata l’esclusione laddove la qualificazione necessaria all’esecuzione del lavoro (come del servizio o della fornitura) sia posseduta dall’intero Raggruppamento ma erroneamente ripartita tra le Imprese raggruppate. In tal caso, la stazione appaltante deve assegnare un termine al concorrente per correggere la dichiarazione circa la suddivisione delle quote di esecuzione al fine di riportarla nei limiti posseduti da ciascuna Impresa raggruppata.