Nella Delibera n. 40 del 2 luglio 2021 della Corte dei conti Toscana, un Comune risulta creditore nei confronti di una Società cooperativa, la quale ha recentemente proposto Istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161 del Rd. n. 267/1942. Il Sindaco precisa che la Società avrebbe manifestato l’intendimento di presentare all’Ente una proposta di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis del Rd. n. 267/1942. Considerato che i crediti de quibus sono rappresentati, in parte, da crediti Imu, in parte da crediti per oneri di urbanizzazione non più garantiti da polizza fideiussoria, il Sindaco chiede di sapere, qualora venisse presentata la predetta proposta di ristrutturazione, se l’Ente possa legittimamente addivenire, nel fermo rispetto degli ulteriori requisiti oggettivi, alla stipula di un accordo ex artt. 182-bis e 182-ter della Legge fallimentare e se, oltre ai crediti oggettivamente di natura tributaria (Imu e relative sanzioni), possano essere oggetto dell’accordo anche i crediti vantati dal Comune per oneri di urbanizzazione e/o costo di costruzione derivanti da permessi di costruire ex art. 10 del Dpr. n. 380/2001. La Sezione afferma come l’art. 182-ter trova applicazione anche ai Tributi locali, qualora gli stessi siano amministrati dalle Agenzie fiscali. Però poi si pone il problema di individuare la sorte di tutti gli altri crediti di spettanza dell’Ente Locale (non solo quelli tributari) che non possono essere oggetto di transazione fiscale.
Dunque, la Sezione sostiene che, al di fuori della transazione fiscale, i crediti (non solo fiscali) riferiti agli Enti Locali possano comunque essere oggetto di accordo “transattivo” (con riduzione dell’ammontare del debito, dilazione di pagamento, ecc.), così come previsto per tutti gli altri crediti nell’ambito del concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione. Proprio quest’ultimo potrà essere lo strumento a cui l’imprenditore può ricorrere per attenuare la pressione dei tributi e dei crediti degli Enti Locali, nei modi previsti dall’art. 182-bis. Ciò in conformità all’obiettivo del Sistema normativo in esame, che è quello di evitare all’imprenditore in crisi il dissesto irreversibile dell’Impresa consentendogli di ridurre in termini percentuali i crediti fiscali (e non), diversi da quelli oggetto di transazione.
Pertanto, la Sezione chiarisce come l’art. 182-bis possa trovare applicazione ai crediti, non solo tributari, di spettanza degli Enti Locali, qualora non possano essere oggetto di transazione fiscale ai sensi dell’art. 182-ter.