Il rapporto tra il “Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica” e l’emananda nuova “Legge fallimentare”

Tra la nuova legislazione sulle Società a partecipazione pubblica, al netto dei rilievi della Corte Costituzionale , e l’emananda Legge-delega di riforma organica delle procedure concorsuali vi è un collegamento esplicito e gravido di conseguenze operative.

L’art. 14 del Testo unico infatti non solamente disciplina – per la prima volta in forma organica ed all’interno di un testo legislativo – la crisi d’impresa di Società a partecipazione pubblica, ma afferma la fallibilità di queste Società e più in generale il loro assoggettamento alle disposizioni sulle procedure concorsuali.

Il Dlgs. n. 175/2016 anticipa pertanto la nozione di “crisi d’impresa”, situazione che è ampiamente prevista nel Disegno di Legge sulle procedure concorsuali in particolare all’art. 4 che recita “procedura di allerta e di composizione assistita della crisi”.

Rispetto al Testo unico però la prevista riforma del diritto fallimentare amplia ed esternalizza i soggetti obbligati alla segnalazione di una situazione di crisi finanziaria aziendale.

All’Organo amministrativo, al Collegio sindacale e alla Società di revisione allorquando entrerà in vigore la nuova disciplina si aggiungono i tutti i “creditori pubblici qualificati”, tra cui in particolare l’Agenzia delle Entrate, gli enti previdenziali e gli agenti della riscossione delle imposte ‘che avranno l’obbligo, a pena di inefficacia dei privilegi accordati ai crediti di cui sono titolari o per i quali procedono, di segnalare immediatamente […] il perdurare di inadempimenti di importo rilevante”.

Le Società a partecipazione pubblica si troveranno ad operare in un contesto totalmente inedito perché per la prima volta la loro gestione finanziaria dovrà necessariamente tenere conto della soglia di rischiosità prevista dai singoli “creditori pubblici qualificati” ; la bozza del Disegno di Legge ora all’esame del Senato consentirà questa determinazione ai singoli creditori pubblici qualificati e conseguentemente si avranno tanti importi rilevanti per quanti sono i creditori pubblici qualificati della Società a partecipazione pubblica.

E poiché l’emananda disciplina prevede la determinazione dell’importo rilevante, che obbligherà alla segnalazione sulla base di criteri non assoluti ma relativi, si potranno avere tante determinazioni di importo rilevante nei vari territori italiani in relazione alla determinazione dei creditori qualificati di quel territorio.

Il Disegno di Legge inoltre indica gli indici di natura finanziaria che sono considerati premonitori di una crisi finanziaria: “Il rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi, l’indice di rotazione dei crediti, l’indice di rotazione del magazzino e l’indice di liquidità”.

Se verosimilmente saranno questi gli indicatori di crisi aziendale previsti al 2° comma dell’art. 14 del Testo unico, per le Società a partecipazione pubblica si prospettano urgenti e profondi cambiamenti societari ed organizzativi.

In conclusione stante la formulazione dell’attuale Disegno di Legge tra breve avremo diversi regimi di rischiosità finanziaria conseguenti alle scelte dei singoli creditori qualificati.

La perentorietà normativa degli indici di natura finanziaria infine obbligherà non solamente ad un sostanziale adeguamento dell’intera struttura societaria, ma dovrà essere necessariamente preceduto da una riflessione in merito alla natura pubblica/privata della missione aziendale.

 

di Riccardo Compagnino e Nicola Tonveronachi

 

 

 

 

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