Rave party, da 3 a 6 anni per chi li organizza: la norma

(Adnkronos) – “Abbiamo previsto una sanzione abbastanza significativa per chi organizza e commette (i rave party, ndr), da 3 a 6 anni, la sola partecipazione riduce ovviamente la pena”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi in relazione al decreto sui rave party.  

“Chiunque organizza o promuove l’invasione di cui al primo comma è punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000”, quanto prevede la nuova norma. La norma introduce quindi una nuova fattispecie di reato, l’invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica, che, si legge nel primo comma del nuovo articolo 434 bis del codice penale, “consiste nell’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica”. 

PIANTEDOSI – “Abbiamo strutturato questo intervento normativo che prevede la fattispecie specifica delle invasioni di terreni ed edifici finalizzati a raduni di oltre 50 persone da cui possono derivare pericoli per l’incolumità pubblica, l’ordine pubblico o la sanità pubblica”, ha spiegato Piantedosi. 

“Ci siamo mossi e ci stavamo già lavorando – ha aggiunto in relazione al decreto sui rave party -, i requisiti di necessità e urgenza li ravvisavamo nel fatto che probabilmente l’assenza di una disciplina normativa efficace nel nostro Paese ci rendeva particolarmente vulnerabili, come la cronaca degli ultimi anni testimonia. Peraltro si tratta di eventi particolarmente pericolosi non solo per le stesse persone che li commettono ma sono anche molto dispendiosi anche per l’impiego delle forze dell’ordine che ne consegue”. 

“Confidiamo molto sull’efficacia di deterrenza della sanzione accessoria della confisca obbligatoria prevista in questi casi dei mezzi che vengono utilizzati per organizzare l’evento. Confidiamo, come avviene in altri Paesi e in altri settori, che la norma una volta introdotta possa essere un deterrente per l’accadimento di questi eventi”, ha sottolineato ancora il ministro. 

MELONI – “Sono molto contenta del segnale più chiaro che diamo” contro i rave illegali. ”Voglio ringraziare il ministro Piantedosi per la sua celerità e per aver dato un segnale di uno Stato che non ha voluto mostrarsi inerte e miope di fronte all’illegalità e vuole rispondere immediatamente”, le parole della premier Giorgia Meloni durante la conferenza stampa. 

”Con la norma sui rave – ha continuato – ci aspettiamo di non essere diversi da altre Nazioni d’Europa. Quando ci fu il famoso rave di Viterbo, mi colpì che migliaia di persone arrivate in Italia a devastare, provenivano a tutta Europa, perché l’impressione che in questi anni ha dato l’Italia è stata di lassismo sul rispetto delle regole. Ora l’Italia non è più la Nazione in cui si può venire a delinquere, ci sono le norme e vengono fatte rispettare. Vedremo se con l’applicazione della norma accadrà ancora o se si dovrà migliorare. Questo però può essere un deterrente per proibire di venire qui a devastare”.  

IL TESTO DELLA NORMA – Il governo vara quindi una stretta sui rave, dopo il caso del raduno di Modena. Ecco il testo della norma. 

1. Dopo l’articolo 434 del codice penale è inserito il seguente: 

Art. 434-bis 

Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica 

L’ invasione per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica consiste nell’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica. 

Chiunque organizza o promuove l’invasione di cui al primo comma è punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000.  

Per il solo fatto di partecipare all’invasione la pena è diminuita. 

E’ sempre ordinata la confisca ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, del codice penale, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma nonché di quelle utilizzate nei medesimi casi per realizzare le finalità dell’occupazione… 

2. All’articolo 4, comma 1, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo la lettera i-ter), è aggiunta la seguente: “i-quater) ai soggetti indiziati del delitto di cui all’articolo 434-bis del codice penale.”.