Recapito “porta a porta” di posta pubblicitaria: illegittimo limitarne la distribuzione tramite Regolamento comunale

Nella Sentenza n. 742 del 15 giugno 2017 del Tar Piemonte, una Società operante nel campo del recapito “porta a porta” di posta pubblicitaria non indirizzata e delle affissioni pubblicitarie ha impugnato il Regolamento comunale in materia di pulizia urbana e decoro ambientale.

In particolare, ad essere impugnato è l’articolo del Regolamento secondo il quale “è consentita la distribuzione di volantini mediante consegna a mano e/o inserimento completo nella cassetta della posta nei soli giorni di mercoledì e giovedì. E’ vietato introdurre volantini nelle cassette della posta dove è espressamente evidente la volontà di non ricevere volantini (es. scritta no volantini) e la dove è evidente il fatto che non vengono ritirati (es. dove ci sono quelli vecchi non ritirati). Nel caso in cui non sia possibile individuare l’autore della violazione risponderà in solido per gli aspetti sanzionatori il beneficiario del messaggio contenuto nel volantino”.

I Giudici piemontesi rilevano che l’Amministrazione comunale non dispone di poteri autorizzatori relativi all’attività di distribuzione di materiale pubblicitario. Si tratta infatti di un’attività essenzialmente libera, come la generalità dei servizi resi da privati, e tutelata dalle norme che proteggono e favoriscono l’iniziativa economica. Pertanto, i Giudici chiariscono che gli obblighi imposti dal Comune sono illegittimi per contrasto con i principi della liberalizzazione economica ormai codificati anche nell’ordinamento interno.

Tar Piemonte – Sentenza n. 742 del 15 giugno 2017