Recesso dal contratto appalto a seguito di Interdittiva Antimafia: possibilità di revisione dei prezzi

Consiglio di Stato, Sentenza n. 14 del 6 agosto 2021

Nel caso in oggetto, i Giudici si esprimono sulla spettanza della revisione prezzi in caso di recesso dal contratto di appalto a seguito di Interdittiva Antimafia. In particolare, i Giudici affermano che negli appalti pubblici di servizi aggiudicati a seguito di una procedura di evidenza pubblica, aventi ad oggetto prestazioni periodiche o continuative connotate da standardizzazione, omogeneità e ripetitività, il “valore delle prestazioni già eseguite”, da pagarsi all’esecutore nei limiti delle utilità conseguite dalla Stazione appaltante, in caso di Interdittiva Antimafia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 92, comma 3 e 94, comma 2 del Dlgs. n. 159/2011, corrisponde al prezzo contrattuale concordato dalle parti, salva la possibilità di prova contraria da parte della Stazione appaltante che esercita il recesso.

Inoltre, nella determinazione del valore-prezzo degli appalti di servizi da pagarsi per le prestazioni già eseguite, ai sensi e per gli effetti degli artt. 92, comma 3 e 94, comma 2 del Dlgs. n. 159/2011, deve intendersi compresa anche la somma derivante dall’applicazione del procedimento obbligatorio di revisione dei prezzi di cui all’art. 115 del Dlgs. n. 163/2006 (vigente ratione temporis).