Nella Sentenza n. 5704 del 17 dicembre 2015 del Consiglio di Stato, Sezione Terza, i Giudici affermano che se nei bandi di gara pubblica, senza ulteriori precisazioni, è riportata l’espressione “idonee referenze bancarie”, ciò secondo i Giudici deve essere interpretato dagli Istituti bancari nel senso che essi debbano riferire sulla qualità dei rapporti in atto con le Società, per le quali le referenze sono richieste, quali la correttezza e la puntualità di queste nell’adempimento degli impegni assunti con l’Istituto, l’assenza di situazioni passive con lo stesso Istituto o con altri soggetti, sempre che tali situazioni siano desumibili dai movimenti bancari o da altre informazioni in loro possesso, e non anche fornire elementi sulla effettiva consistenza economica e finanziaria dei concorrenti, trattandosi di elementi che, di fatto, potrebbero non essere da loro conosciuti e che comunque, anche se fossero disponibili, non potrebbero rendere noto a terzi, stante l’obbligo di riservatezza gravante sugli Istituti bancari.
In ogni caso, nel caso di specie, l’eventuale genericità delle referenze bancarie rilasciate dall’Istituto bancario in questione non avrebbe potuto condurre all’esclusione dalla gara, ma semmai avrebbe dovuto comportare il ricorso al soccorso istruttorio ex art. 46, comma 1, del Dlgs. n. 163/06, applicabile, “sia ai documenti formati dal concorrente, sia nei confronti di quelli precostituiti provenienti da soggetti diversi, non rinvenendosi nella norma alcuna discriminazione al riguardo”.