Nella Sentenza n. 2083 del 3 aprile 2018 del Tar Campania, una Società di ristorazione propone ricorso per l’annullamento della nota di una Centrale unica di committenza di diversi Comuni, con la quale le era stata comunicata l’esclusione dalla procedura di gara bandita per l’affidamento del Servizio di “Refezione scolastica” presso uno degli Enti pubblici che si era servito della Centrale, perché il centro cottura della ricorrente non era sul suo territorio, pur trovandosi a meno di 20 chilometri dalla sede scolastica. I Giudici campani chiariscono che la disponibilità del Centro di cottura deve qualificarsi come un requisito di esecuzione del contratto e non di partecipazione alla gara, come peraltro condivisibilmente affermato dall’Anac alla luce dei principi di libera concorrenza, libertà di stabilimento, libera prestazione dei servizi e parità di trattamento; ragion per cui la mancata dimostrazione del possesso di tale requisito non può costituire motivo di esclusione dalla gara. I Giudici campani chiariscono che il concorrente deve dichiarare, in fase di partecipazione alla gara, esclusivamente l’impegno alla disponibilità di un centro di cottura ma non già l’effettiva disponibilità di esso (da comprovare, invece, in caso di aggiudicazione). Infatti, diversamente si configurerebbe una violazione, sia del principio di non discriminazione, sia del principio di parità di trattamento richiamati dall’art. 2 del Dlgs. n. 50/16 e, altresì, dei principi cardine del Trattato CE e delle Direttive appalti, producendo uno sfavorevole vantaggio agli operatori economici già operanti sul territorio di riferimento e determinando, a causa della richiesta capacità organizzativa aggiuntiva per l’impresa, un elemento di distorsione dei costi del partecipante alla procedura di gara.