Regime Iva delle “Agenzie di viaggio”: l’esclusione da “split payment” non vale anche per le fatture d’acquisto se emesse in regime ordinario

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 11 del 18 dicembre 2018, ha chiarito, in risposta ad una Società rientrante nel perimetro dello “split payment” – in quanto inclusa negli Elenchi del Dipartimento delle Finanze – che applica alle proprie operazioni attive il regime speciale ex art. 74-ter del Dpr. n. 633/1972 (regime delle Agenzie di viaggio), che gli acquisti afferenti la propria attività (es. prenotazioni alberghiere, auto noleggio, ecc.) non possono essere esclusi da “split payment” (come invece previsto per i regimi speciali Iva, tra cui quello delle Agenzie di viaggio, dalle Circolari n. 15/E del 2015 e n. 27/E del 2017) laddove venga applicato dai fornitori il regime Iva ordinario.

L’esclusione da “split payment” riguarda infatti le singole operazioni rese da fornitori (cessioni di beni e prestazioni di servizi) assoggettate a regimi speciali Iva. Ne consegue che, ove il medesimo fornitore effettui anche operazioni assoggettate al regime ordinario dell’Iva, in relazione a quest’ultime operazioni attive, se effettuate nei confronti dei soggetti (cessionari/committenti) riconducibili nell’ambito soggettivo della “scissione dei pagamenti”, è applicabile la relativa disciplina di cui all’art. 17-ter del Dpr. n. 633/1972 e del Dm. 23 gennaio 2015.

Al di fuori delle predette ipotesi di esclusione, l’applicabilità della disciplina della “scissione dei pagamenti” non è influenzata dal regime Iva applicato dai soggetti acquirenti i beni e servizi.

L’Agenzia ha poi ricordato che il meccanismo della “scissione dei pagamenti”, che è una misura antifrode, non fa venire meno in capo al fornitore la qualifica di debitore d’imposta in relazione all’operazione effettuata nei confronti delle “P.A. e Società” (da intendersi come soggetti rientranti nel perimetro dello “split payment”). Per le forniture di beni e servizi effettuate nei confronti delle “P.A. e Società” riconducibili nell’ambito soggettivo di applicazione della disciplina in argomento, i fornitori devono emettere fattura con l’indicazione “scissione dei pagamenti” o “split payment”.

Ciò premesso, con riferimento al caso in esame, ove il fornitore abbia emesso fattura alla Società istante ritenendo, erroneamente, che per la stessa non trovasse applicazione il meccanismo della “scissione dei pagamenti”, lo stesso dovrà procedere ad emettere apposita nota di credito ex art. 26, comma 3, Dpr. n. 633/1972 e l’emissione di un nuovo documento contabile recante l’indicazione “scissione dei pagamenti”. Ove il fornitore non provvedesse ad emettere la predetta nota di variazione, salva la responsabilità di quest’ultimo, la Società committente deve provvedere a regolarizzare l’operazione ai sensi dell’art. 6, comma 8, lett. b), e comma 9, del Dlgs. n. 471/1997.

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