Relata di notificazione: l’obbligo di conservarla non decade dopo 5 anni per il Concessionario della riscossione

Nella Sentenza n. 1302 del 19 gennaio 2018 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità affermano che devono essere conservati, da parte dell’Esattore, ben oltre i 5 anni i documenti che attestano la notifica della cartella di pagamento. La Suprema Corte chiarisce che grava sul Concessionario della riscossione l’onere di provare la regolare notificazione della cartella di pagamento. Tale onere deve essere assolto mediante produzione in giudizio della relata di notificazione, ovvero dell’avviso di ricevimento della raccomandata postale, essendo esclusa la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti, quali ad esempio registri o archivi informatici dell’Amministrazione finanziaria o attestazioni dell’Ufficio postale.

In assenza di tali produzioni, l’onere probatorio posto a carico del Concessionario non risulta assolto. Né quest’ultimo può fondatamente avvalersi del disposto di cui all’art. 26 del Dpr. n. 602/73, secondo cui il Concessionario deve conservare per 5 anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento, ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’Amministrazione finanziaria. Infatti, tale norma non enuclea un’ipotesi di esenzione, oltre il quinquennio, dall’onere della prova a vantaggio del Concessionario, limitandosi a stabilire che quest’ultimo conservi la prova documentale della cartella notificata a soli fini di esibizione al contribuente o all’Amministrazione.