Nella Delibera n. 81 del 13 aprile 2016 della Corte dei conti Molise, veniva chiesto quale fosse il soggetto che dovrà adottare i provvedimenti sanzionatori previsti dall’art. 4, comma 6, del Dlgs. n. 149/11, come sostituito dall’art. 1-bis, comma 2, lett. e), del Dlgs. n. 174/12, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 213/12. Nello specifico, la Sezione segnala il mancato rispetto da parte del Comune istante dei termini previsti dalla legge per la redazione, sottoscrizione e pubblicazione della relazione di fine mandato iniziato con le Elezioni del 28 marzo 2010. Quindi, veniva prescritto all’Ente di dare contezza della data entro cui era stata elaborata la relazione di fine mandato da parte del Responsabile del Servizio “Finanziario” o del Segretario comunale, e di portare ad attuazione le sanzioni amministrative previste dall’art. 4, comma 6, del Dlgs. n. 149/11 a carico:
- nel caso di accertato ritardo, del Responsabile del Servizio “Finanziario” o del Segretario comunale in ragione della ritardata elaborazione della relazione di fine mandato;
- del Sindaco in ragione della tardiva sottoscrizione e pubblicazione della relazione di fine mandato espletato.
La Sezione rileva che la situazione di conflitto reale venutasi a verificare nel caso di specie (Uffici preposti alla liquidazione delle competenze in parola identificantisi nel Segretario comunale, quale Responsabile dell’Ufficio “Finanziario”, il quale però è anche parte coinvolta nell’elaborazione della relazione di fine mandato e possibile soggetto destinatario delle sanzioni) deve necessariamente essere resa pubblica e giustamente valorizzata, ma, d’altro canto, la stessa non può costituire impedimento all’attuazione della disposizione sanzionatoria, determinando di fatto la paralisi dell’attività amministrativa.
Dunque, spetterà all’Ente, secondo valutazioni di propria esclusiva discrezionalità alle quali deve necessariamente rimanere estranea la Sezione regionale di controllo, prevedere meccanismi di sostituzione automatica che consentano di ovviare a tali eventualità, predisponendo a tal fine, per il caso di specie nonché, con finalità preventiva, per il futuro, idonee misure organizzative.




