Requisiti di capacità economica e finanziaria: per le Imprese di nuova costituzione vanno parametrati agli anni di effettiva esistenza

Nella Delibera n. 23 del 13 gennaio 2021 dell’Anac, una Società chiede un parere sulla legittimità dell’ammissione con riserva ad una procedura di gara (procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara su Mepa) e sulla conseguente richiesta di “soccorso istruttorio” con la quale la Stazione appaltante domanda chiarimenti in ordine alle dichiarazioni rese sul possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, ritenendo non assolto il requisito relativo al fatturato specifico. La Società istante sostiene che la richiesta istruttoria sarebbe in contrasto con i chiarimenti resi dalla Stazione appaltante in sede di gara ed illegittima tenuto conto che la Società è una microimpresa neocostituita. L’Autorità afferma che la normativa dettata dal “Codice dei contratti pubblici” consente alle Imprese di nuova costituzione, per la comprova dei requisiti di capacità economica e finanziaria, di dimostrare il richiesto requisito del fatturato specifico parametrandolo agli anni di effettiva esistenza dell’impresa. Ne consegue che è conforme agli artt. 30 e 83, commi 2 e 4, lett. a), 86, comma 4, del Dlgs. n. 50/2016, garantendo tutela al Principio del favor partecipationis, la richiesta di “soccorso istruttorio” della Stazione appaltante ex art. 83, comma 9, del Dlgs. n. 50/2016 indirizzata all’operatore economico e volta ad acquisire comprova della capacità economica e finanziaria mediante chiarimenti e ulteriore documentazione.