Nella Delibera n. 682 del 17 luglio 2019 dell’Anac, viene chiesto un parere sulla legittimità dell’esclusione di un concorrente da una procedura negoziale per mancanza di un requisito di idoneità professionale, fissato dalla stazione appaltante nel bando di gara.
L’Anac osserva che l’art. 83, comma 2, del Dlgs. n. 50/2016, stabilisce che “i requisiti e le capacità di cui al comma 1 sono attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto, tenendo presente l’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione”. Secondo l’Autorità, dunque, i bandi di gara possono prevedere requisiti di capacità particolarmente rigorosi, purché non siano discriminanti e abnormi rispetto alle regole proprie del settore e non determinino una irragionevole e immotivata restrizione della concorrenza.
Rientra quindi nella discrezionalità dell’Amministrazione aggiudicatrice fissare requisiti di partecipazione ad una singola gara anche molto rigorosi e superiori a quelli previsti dalla legge, il che, in punto di adeguatezza, corrisponde ad un corretto uso del Principio di proporzionalità nell’azione amministrativa.