Residui attivi di dubbia esigibilità: riaccertamento e residui attivi inesigibili

Nella Delibera n. 94 del 9 novembre 2020 della Corte dei conti Liguria, la Sezione accerta:

– l’insussistenza/inesigibilità dei residui attivi mantenuti in contabilità per l’esercizio 2017;

– la conseguente incidenza sul risultato di amministrazione afferente al rendiconto consuntivo 2017;

– la capienza del suddetto risultato di amministrazione ai sensi di legge con conseguente avanzo libero positivo.

La Sezione osserva che, in presenza di residui attivi di dubbia esigibilità, è necessario vincolare l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione al loro effettivo realizzo. L’inserimento nel rendiconto di un Ente di residui attivi inesigibili o insussistenti (esempio, a causa di una distorta applicazione dell’art. 179 del Dlgs. n. 267/2000 in materia di accertamento delle entrate e/o di un insufficiente riaccertamento dei residui con il mantenimento di residui da cancellare anche se conseguenti a corretti accertamenti), è contrario ai fondamentali Principi di certezza, veridicità ed attendibilità del bilancio.

Pertanto, l’attività di riaccertamento dei residui è strettamente legata alla quantificazione del risultato di amministrazione. Tale attività costituisce, da ultimo, un adempimento obbligatorio per legge (art. 228, comma 3, del Tuel). Esso è caratterizzato da un’azione propulsiva e di coordinamento da parte del Responsabile del Servizio “Finanziario” e coinvolge tutti i Dirigenti/Responsabili di servizio, i quali sono tenuti ad attestare, chiaramente, le ragioni del mantenimento in bilancio di tali poste, e perciò, a motivarne espressamente il mancato stralcio.

Dunque, la Sezione, nel caso di specie, ordina l’eliminazione dalla contabilità dei residui attivi insussistenti/inesigibili.