Nella Delibera n. 272 del 24 dicembre 2021 della Corte dei conti Emilia-Romagna, la Sezione rileva che, alla luce del Principio di separazione dell’azione amministrativa dalla gestione dell’indirizzo politico dell’Ente Locale, la coesistenza di tale duplice ruolo in capo alla medesima persona (il Sindaco, nel caso di specie) non è conforme all’ordinamento vigente, in quanto il Principio di organizzazione della Pubblica Amministrazione, introdotto dal Dlgs. n. 29/1993 poi trasfuso nel Dlgs. n. 165/2001 e richiamato dalla Legge n. 15/2009, individua, quale Responsabile dell’azione amministrativa, l’Organo al vertice della struttura burocratica. Anche dagli artt. 50 e 107 del Dlgs. n. 267/20
00 (Tuel) si evince in modo inequivoco che, anche a livello locale, vige la netta distinzione fra atti di indirizzo politico-amministrativo (spettanti agli Organi politici) ed atti di gestione (spettanti agli Organi burocratici).
Una deroga a tale Principio, consentita in ragione delle ridotte dimensioni demografiche del Comune, dall’art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000, è applicabile solo ai casi e nei modi espressamente regolati, trattandosi di fattispecie derogatoria e, come tale, da interpretare restrittivamente.
Ne consegue che non appare conforme all’ordinamento vigente che il Sindaco assuma su di sé, in aggiunta alle responsabilità connaturate alla carica elettiva ricoperta, anche quelle di Responsabile del “Servizio finanziario” dell’Ente, senza che tale attribuzione sia stata espressamente prevista da disposizioni regolamentari organizzative e che ne sia stato documentato ogni anno, con apposita Deliberazione, in sede di approvazione del bilancio, il conseguente effettivo contenimento della spesa, così come prevede la citata disposizione di cui all’art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000. A tale rilievo si aggiunge l’ulteriore considerazione, non meno pertinente, che la carenza di una figura professionale con le necessarie competenze tecniche può creare grave pregiudizio alla corretta ed efficiente gestione contabile dell’Ente.