Responsabilità: condanna Amministratori e Dirigenti provinciali per una sponsorizzazione illegittima di un torneo sportivo

Corte dei conti – Sezione prima giurisdizionale centrale d’Appello – Sentenza n. 251 del 12 febbraio 2014

Oggetto

Condanna Amministratori e Dirigenti provinciali per aver erogato una sponsorizzazione per un torneo sportivo: conferma della Sentenza territoriale di Bolzano n. 30/2011.

Premessa

Nel luglio 2008 viene organizzato a Bolzano un torneo di beach volley sponsorizzato anche dalla Provincia per un importo di Euro 62.000. La Procura territoriale nell’ottobre 2009 cita in giudizio il Presidente della Provincia, con delega allo Sport, l’Assessore provinciale al Turismo ed il Direttore della stessa Ripartizione, per la violazione della disciplina che regola le sponsorizzazioni, perché questa scelta ha travalicato i limiti della discrezionalità amministrativa rispetto al Regolamento specifico, risultando di conseguenza “illecita ed arbitraria”. La Sezione territoriale accoglie parzialmente la tesi della Procura per cui, con Sentenza n. 30 del 17 novembre 2011, condanna gli interessati per un danno di oltre Euro 25.000 (all’Assessore Euro 15.000, al Direttore Euro 7.500, al Presidente Euro 2.400).

Tutti presentano ricorso in appello. L’insindacabilità delle scelte discrezionali di una Provincia (che gode piena autonomia) è respinta dall’accusa perché non veniva posta in discussione “l’opportunità o meno di sponsorizzare lo svolgimento di un torneo di beach volley, bensì la rispondenza dell’attività amministrativa in questione a basilari precetti di legalità, imparzialità, congruità e trasparenza”.

I Giudici d’appello respingono il ricorso, affermando tra l’altro che “l’atto di certificazione della rispondenza della prestazione eseguita alle esigenze della P.A. avrebbe dovuto avere senz’altro una estensione maggiormente consona alla finalità mediatica del contratto posto in essere”.

Sintesi della Sentenza

La Procura ha contestato (segnatamente sulla base della corrispondenza intercorsa con la rete televisiva) l’attendibilità di un report TV effettuato.

Il Giudice di prime cure ha rilevato innanzitutto come risultasse incontroverso tra le parti il fondamento sinallagmatico – quindi, con necessario connotato di corrispettività – dell’erogazione de qua. Tanto precisato, è pervenuto alla conclusione che la prassi instaurata, nella circostanza, presso la Ripartizione “Turismo”, era affetta da palese e grave illegittimità, siccome volta ad inficiare l’ordine di competenze normativamente stabilito. Quanto poi alla tematica afferente l’accertamento della regolare effettuazione della prestazione “nel rispetto delle condizioni e dei termini pattuiti”, il Giudice ha osservato come i profili rilevanti non fossero certamente i vincoli imposti dalla modulistica del programma informatico, quanto piuttosto se l’accertamento in questione fosse stato o meno adeguatamente compiuto, così da compilare il modulo, mera espressione cartacea della realtà, in termini veritieri.

Al riguardo, ha sottolineato che l’esame degli atti evidenziavano che il report effettuato si fondava sulla asserita distribuzione, da parte della medesima Agenzia, sul circuito televisivo internazionale e sui c.d. “new media“ (segnatamente, maxischermi collocati in diverse città tedesche) di un filmato (o di estratti o spezzoni dello stesso) relativo alla manifestazione svoltasi nel Capoluogo.

Sulla base di quanto sopra, ha osservato che “la pretesa valenza probatoria di siffatto report […] appare, ai fini in oggetto, inevitabilmente inattendibile, trattandosi di un elaborato scaturito da un incarico affidato ad un soggetto imprenditoriale (in quanto tale naturalmente propenso a presentare nei termini più favorevoli i risultati del proprio lavoro) da parte di un contraente privato, a sua volta intenzionato ad avvalersi di detto elaborato come attestazione dell’avvenuto adempimento di una propria obbligazione nei confronti di un Ente pubblico. Diversamente opinando si dovrebbe infatti reputare ammissibile l’accertamento della regolare effettuazione della prestazione ad opera della parte negoziale tenuta a fornirla: una sorta di circuito autoreferenziale di cui è evidente l’assoluta impraticabilità prima logica che giuridica, vieppiù quando l’accertamento in questione costituisce la condizione per l’erogazione di pubbliche risorse”.

Il Giudice di prime cure è pervenuto quindi alla conclusione che la liquidazione della fattura presentata, disposta in assenza di attendibili riscontri circa l’effettivo adempimento dell’obbligazione in parola, non essendosi l’Amministrazione munita (a causa di una carente istruttoria della pratica) di alcuna modalità di verifica “in proprio” del medesimo, “non può che implicare che l’importo di cui sopra, siccome erogato in assenza di comprovata controprestazione, costituisca un indebito esborso a carico dell’Ente e, quindi, un danno al pubblico Erario”. Ha ritenuto poi l’insussistenza dei “vantaggiex art. 1, comma 1-bis, della Legge n. 20/94, nella considerazione che “l’inconsistente valenza probatoria dell’addotto report tv non risulta bilanciata da alcun idoneo elemento che consenta di inferire che la manifestazione de qua abbia comunque comportato un incremento della attrattività turistica di Bolzano e, quindi, un qualsivoglia vantaggio per l’Ente o per la comunità amministrata”.

Dopo la replica della difesa, la Procura generale ha chiesto il rigetto dell’appello, ritenendo infondate tutte le doglianze ivi rappresentate.

In ordine alla pretesa nullità degli atti processuali per violazione dell’art. 17, comma 30-ter, del Dl. n. 78/09, per carenza di originaria notizia, specifica e concreta, di danno, la Procura ha richiamato la giurisprudenza intervenuta in materia ed in particolare la Sentenza delle Ss.Rr. n. 12/2011/Qm, che, al fine di dirimere ogni dubbio ed incertezza interpretativa riguardo alla corretta interpretazione della norma de qua, ha chiarito che è necessario che nella notizia di danno vi sia il rifermento ad un possibile fatto dannoso, tale da richiedere indagini per l’accertamento degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa. Sulla base di detta puntualizzazione ha ritenuto che, nel caso all’esame, le notizie comparse sulla stampa giustificavano di per sé l’attivazione di un’indagine apposita da parte della Procura erariale.

In ordine alla mancata dimostrazione del danno erariale per cui è causa, facendo leva sulla non paragonabilità del precedente evento del Tirolo con quello di Bolzano e sulla asserita congruità del corrispettivo pattuito per quest’ultimo, alla luce dei numerosi parametri di riferimento versati nel procedimento di I grado, ha obiettato che non è in questione la suddetta congruità, ma la corrispettiva congruità della prestazione dello sponsor, “rispetto alla quale (ultima) il termine di paragone utilizzato dal primo Giudice è solo strumentale alla determinazione del quantum del danno da risarcire, una volta assodato di esso, per le ragioni anzidette, l’an, specie in relazione all’anzidetta inattendibilità probatoria di un report scaturito dall’interposizione di un incarico commesso ad un soggetto imprenditoriale terzo”.

Il Collegio ritiene di dover respingere la eccepita mancata valutazione della compensatio lucri cum damni. Al riguardo, infatti, non può non sottolineare che il danno risarcibile si configura quale risultato di una valutazione globale degli effetti prodotti; con la conseguenza che, per essere compensabili con il danno, i vantaggi devono derivare causalmente dall’illecito e inerire all’interesse o bene leso.

Orbene, nella vicenda trattata il fatto causativo del danno è costituito dall’illegittimità dell’istruttoria procedimentale, originata da una manifesta alterazione delle competenze ordinamentali, che ha determinato la mancanza di un attendibile riscontro del sinallagma funzionale del contratto di sponsoring – sub specie di utile e proficuo ritorno dell’immagine pubblica – alla stregua dell’utile versum del finanziamento pubblico erogato per la manifestazione sportiva di Bolzano.

Condotta peraltro che, palesemente, non ha dato luogo in via diretta ad alcun vantaggio per l’Amministrazione o per la collettività, che non avrebbe potuto essere raggiunto legittimamente operando.

Commento

La Procura e i Giudici dei 2 gradi di giudizio non contestano la decisione di aver finanziato un evento sportivo al fine di far risaltare l’attività della Provincia in campo turistico, ma il fatto di non aver rispettato quanto previsto dalla specifica normativa (il Regolamento) e non aver verificato, prima del pagamento, l’effettiva prestazione della Società beneficiaria del contributo, utilizzando report forniti dal beneficiario del contributo.

Il danno rilevato è circa il 40% della spesa sostenuta e viene principalmente addossato all’Assessore al Turismo, che effettivamente ha gestito l’intera operazione, e al Direttore della stessa ripartizione.

Interessante il richiamo alla Sentenza delle Sezioni Riunite (n. 12/11) circa il significato da attribuire all’espressione “specifica e concreta notizie di danno” prevista dall’art. 17, comma 30-ter, Dl. n. 78/09, circa la possibilità di intervento della Procura della Corte dei conti: infatti, tutto nasce da notizie di stampa anziché da controlli interni.

di Antonio Tirelli

 

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