Responsabilità: condanna di un Sindaco per aver assunto personale a dispetto delle sanzioni legate alla violazione del Patto di stabilità

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale d’appello per la Regione Sicilia- Sentenza n. 389 del 19 settembre 2013

Oggetto

Condanna del Sindaco per aver disposto l’assunzione di personale dell’Ufficio di staff in violazione della normativa sul Patto di stabilità: conferma Sentenza territoriale n. 2681/13.

Premessa

Per questo importante Comune in Provincia di Trapani la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti trasmette, nel febbraio 2010, alla locale Procura il referto dell’Organo di revisione del Comune circa il “mancato conseguimento degli obiettivi del Patto di stabilità per l’anno 2008”: la Procura evidenzia “l’illecita assunzione di personale, stante il divieto di conferire nuovi incarichi di lavoro nelle ipotesi di violazione del Patto di stabilità”. Infatti, risulta che Sindaco, con proprie Determine, aveva conferito 5 incarichi, di cui 3 per l’Ufficio di staff del vertice dell’Ente, 1 di addetto stampa e 1 quale Portavoce del Sindaco stesso. Il danno,secondo la Procura, è di oltre Euro 360.000, che viene contestato per metà al Sindaco e per metà al Responsabile del Servizio “Finanziario” (quest’ultimo per aver colposamente omesso di esprimere valutazioni in ordine ai provvedimenti di perfezionamento dei rapporti di lavoro). I Giudici di primo grado riconoscono che le 3 Determinazioni sindacali, “ritenute illegittime dalla Procura non riportano alcun visto del Dirigente del II Settore, né in ordine alla regolarità tecnica né per quella contabile”, per cui il Responsabile finanziario è assolto (con il riconoscimento delle spese di difesa per Euro 2.300 a carico del Comune). Il Sindaco è invece condannato per un danno di circa 83.000 Euro (accogliendo la richiesta della Procura del 50% del danno). L’interessato presenta ricorso in appello, che viene respinto.

Sintesi della Sentenza

Nell’appello la difesa denuncia l’insussistenza dell’elemento soggettivo della colpa grave, atteso che il Segretario comunale, nella qualità di Dirigente generale e di Dirigente 1° Settore “Affari generali”, non ha mai sollevato sul punto questione alcuna, anzi ha affiancato e coadiuvato il Sindaco nella decisione di istituire l’Ufficio di staff, nonché di nominare il Portavoce e l’Addetto stampa.

Con il secondo motivo di appello ha lamentato l’errore in cui è incorso il Giudice di prime cure nell’assolvere il Dirigente del 2° Settore “Economia e Finanze”, nel riflesso che, pur non vistando alcuno degli atti di nomina dei componenti dello staff, non v’è dubbio che sul medesimo ricadeva un dovere istituzionale di controllo, tecnico e di legittimità, dell’impegno di spesa, che andava esteso, a maggior ragione, agli atti consequenziali e successivi ai provvedimenti in parola, e il cui mancato esercizio ha contribuito al prodursi del preteso danno.

Con un terzo motivo di appello ha sostenuto l’omessa pronuncia e difetto di motivazione della Sentenza di primo grado, laddove è stata erroneamente valutato l’apporto del Segretario comunale e del Dirigente del 2° Settore “Economia e Finanze”, nonché dello stesso Consiglio comunale. Quest’ultimo ha provveduto all’approvazione della proposta di emendamento n. 3 di bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2009, al fine di assicurare la copertura finanziaria per il pagamento degli emolumenti degli Organi di staff.

Con un quarto motivo di appello viene lamentata l’omessa pronuncia sul potere riduttivo, evidenziandosi il legittimo affidamento derivante dai pareri emessi dagli Organi di controllo e l’atavica e cronica carenza di organico.

I Giudici contestano tali affermazioni; infatti, il Sindaco ha violato lo “specifico divieto” previsto da normativa puntuale, che “prevede espressamente, nei casi di mancato conseguimento degli obiettivi del Patto di stabilità per l’anno 2008, il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione nonché di stipulare contratti di collaborazione che si configurino come elusivi della citata disposizione”.

Il tenore della disposizione è chiaro e non consente interpretazioni difformi, confermandosi la tassatività del divieto. Tale preclusione si inserisce nell’ambito delle misure di coordinamento della finanza pubblica, al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi posti dal Patto di stabilità e crescita europeo e il rispetto dei vincoli sempre più previsti dal Patto di stabilità interno.

Ne consegue che nessun affidamento incolpevole può certamente prefigurarsi nei confronti dell’appellante. Al riguardo, è stato sempre affermato che, a fronte di uno specifico divieto legislativo di tenere un dato comportamento finalizzato ad evitare una spesa inutile, l’eventuale esborso monetario contra legem è sufficiente per la produzione del danno.

La difesa ha articolato le sue deduzioni rilevando la buona fede dello stesso; infatti, si osserva che l’art. 90 del Dlgs. n. 267/00 e l’art. 23 del Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune prevedono espressamente la facoltà del Sindaco di costituire Uffici alle sue dirette dipendenze, avvalendosi eventualmente di collaboratori assunti con contratto a tempo determinato.  Ne consegue che i provvedimenti di nomina sono di esclusiva competenza dell’Organo politico e rientrano nelle prerogative e attribuzioni dello stesso. Nel caso in specie, tutti i provvedimenti di conferimento di incarichi, sia quelli concernenti i componenti dell’Ufficio staff del vertice politico, sia quelli di nomina dell’Addetto-stampa e del Portavoce, risultano tutti adottati subito dopo la nomina a Sindaco.

Le Determinazioni sono state sottoscritte dal convenuto e, come tali, imputabili al medesimo, trattandosi di provvedimenti di esclusiva competenza dello stesso, ai sensi del richiamato art. 90 del Dlgs. n. 267/00, in relazione a specifiche scelte ed esigenze del medesimo vertice politico dell’Ente. Per tali fatti, si osserva che i predetti provvedimenti di nomina sono stati adottati in violazione di legge e mantenuti dallo stesso anche dopo i rilievi mossi dal Collegio dei Revisori e dopo l’interrogazione di un Consigliere comunale, che avrebbero dovuto suggerire quantomeno di rivedere le posizioni assunte, e nonostante le osservazioni formulate dagli Organi ispettivi del Dipartimento regionale delle Autonomie locali in occasione di una verifica avviata nell’anno 2010.

Circa la riduzione del danno, tenuto conto che originariamente venne fissato in 166.000 Euro – di cui il 50% a carico del Sindaco e il 50% a carico del Responsabile del Servizio “Finanziario” – i Giudici d’appello rilevano che, a seguito dell’assoluzione in primo grado del Responsabile di Ragioneria, l’importo a carico del Sindaco è già stato ridotto. La conclusione è la conferma della condanna per un danno di circa 83.000 Euro a carico del Sindaco a favore del Comune.

Commento

Il Sindaco, appena nominato, provvede con propria Determina ad assumere il personale per il suo staff, così come previsto dall’art. 90 del Tuel. Il Comune nell’anno precedente (2008) non aveva rispettato le norme sul Patto di stabilità interno, per cui era impedita l’assunzione di personale con qualsiasi tipologia contrattuale. Il Sindaco, pur sollecitato da una interpellanza consiliare e dal parere dell’Organo di revisione, non revoca i suoi provvedimenti. La Sezione di controllo della Corte dei conti informa la Procura, che interviene. Il Responsabile del Servizio finanziario è assolto perché le nomine sono di esclusiva competenza del Sindaco.

Siamo di fronte ad una problematica esclusivamente politica, perché sembra che i controlli sia interni ed esterni siano regolarmente avvenuti.

di Antonio Tirelli

 

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