Responsabilità erariale: condannato per spese illegittime l’Amministratore delegato di una Società “in house”

Corte dei conti – Sezione Prima giurisdizionale centrale d’Appello – Sentenza n. 330 del 1° dicembre 2020

Oggetto

Condanna Amministratore Delegato di una Società regionale “in house” per spese illegittime di pernottamento, di vitto, di uso auto di servizio: conferma Sentenza territoriale per la Sardegna n. 215/2019.

Fatto

Nel luglio 2017 la Procura della Corte dei conti emette, a carico dell’ex Amministratore di una Società pubblica regionale, l’invito a dedurre, contestandogli un danno erariale di oltre Euro 60.000. La segnalazione, attivata dalla Procura, in sede penale (per il reato di peculato) è in relazione ad alcune spese personali che l’ex Amministratore avrebbe fatto indebitamente gravare sui bilanci della Società amministrata. Infatti, l’interessato, nel periodo 2009/2015, avrebbe utilizzato indebitamente l’autovettura di servizio e beneficiato di rimborsi per missione, non dovuti. Secondo le verifiche effettuate dalla Regione, contenute nella Relazione del 12 ottobre 2015 (che portò alla revoca dell’incarico) risulta che l’ex Amministratore avrebbe “frequentemente alloggiato in una Struttura alberghiera, facendo ricadere il costo dell’alloggio e, spesso anche del vitto, sul bilancio della Società amministrata”.

L’interessato ha fatto pervenire le proprie deduzioni, eccependo che nel 2011 il Consiglio di amministrazione della Società “avrebbe riconosciuto all’Amministratore il rimborso delle spese sostenute per l’esercizio delle proprie funzioni, nonché di utilizzare i beni della Società utili a consentire il lavoro aziendale. Considerato che l’utilizzo delle Strutture alberghiere e dell’autovettura sarebbe avvenuto per fini di servizio e non per soddisfare esigenze personali”, per cui risulterebbero pienamente legittime che la Società si sia fatto carico di tali costi.

Secondo la Procura contabile però, essendo stato Amministratore di una Società pubblica regionale (e dunque un’articolazione operativa della stessa), la normativa applicabile agli Amministratori di detta Società “sarebbe quella propria della dirigenza regionale che non prevede, nel caso si risieda in un luogo diverso da quello della società di servizio, il rimborso delle spese per l’alloggio e per il vitto, e neppure l’utilizzo personale di una autovettura di servizio. Infatti, nei provvedimenti amministrativi con i quali il Dott. B. è stata reiteratamente affidata l’amministrazione della Società, sarebbe stati esclusivamente quantificati gli emolumenti stipendiali ragguagliandoli a quelli della dirigenza regionale, senza prevedere benefici aggiuntivi.

In conclusione, la Procura contabile chiede la condanna al risarcimento del danno. I Giudici territoriali (Sentenza n. 215/2019), dopo aver osservato “che lo stesso convenuto ha ammesso i fatti contestati”, ritengono “che non possono essere dubbi che il Dott. B., nell’utilizzare in modo distorto le risorse societarie per far fronte ad esigenze del tutto personali, abbia posto in essere una volontaria e consapevole violazione dei fondamentali canoni di lealtà e correttezza che devono regolare il rapporto con la P.A., stante la natura di Società ‘in house’, ovvero di articolazione funzionale della Regione, oltre che degli obblighi e compiti rimessi alla figura dell’Amministratore di una Società pubblica”.

La conclusione è la condanna a titolo di dolo, a favore della Società regionale, per un importo di Euro 61.756,20, oltre alla rivalutazione monetaria e gli interessi.

L’’interessato presenta ricorso, che viene respinto.

Sintesi della Sentenza

La difesa dell’ex Amministratore è affidata ai seguenti motivi di gravame: difetto di giurisdizione contabile, trattandosi di ipotetico danno cagionato direttamente al patrimonio di una Società priva dei requisiti dell’in house; nullità della Sentenza, per violazione dell’art. 106 del Cgc., in presenza di una evidente pregiudizialità penale e avendo mancato il primo Giudice di sospendere il processo; error in iudicando sulla pretesa antigiuridicità della condotta, derivante dalla incorretta estensione, al trattamento economico goduto dal prevenuto, della disciplina prevista per i Dirigenti regionali sardi; carenza di danno erariale riguardante i canoni pagati per il leasing della vettura di servizio indebitamente utilizzata (pari a Euro 15.920,21), essendo gli stessi comunque dovuti; mancata prova del nocumento concernente il consumo di carburante (per Euro 5.695,81), cui non può sopperirsi con una valutazione equitativa ex art. 1226 del C.c.; difetto dell’elemento soggettivo doloso (ma anche gravemente colposo), testimoniato dalle consimili valutazioni espresse nelle relazioni rese dal Collegio sindacale societario e dal Direttore generale dell’Assessorato regionale AA.GG., sulla vicenda; mancato esercizio del potere riduttivo dell’addebito, in presenza di una condotta connotata, al più, da colpa grave.

I Giudici d’appello affermano, “in ordine al paventato difetto di giurisdizione, è a dirsi come, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, risultano ex actis già ab origine sussistenti, sin dalla prima edizione dello statuto societario, i requisiti richiesti dal Giudice dei Giudici (da ultimo, Cassazione, Ss.Uu., Sentenza n. 7824/2020), per la qualificazione della S.r.l. ‘Società Sardegna It’ come Società ‘in house’ della Regione Sardegna. In ordine al requisito della prevalenza dell’attività sociale in favore dei soci pubblici, ritenuta dall’appellante non comprovata, si evidenzia come la stessa appaia, in realtà, connotare in nuce l’operato della società, dovendo realizzarsi nell’esclusivo riguardo della Regione, degli Enti regionali e locali, del Ssr, ovvero con altre P.A. (art. 3 dello Statuto). Infine, quanto alla condizione del ‘controllo analogo’, contrariamente a quanto opinato dall’appellante anche nella memoria di replica, deve ritenersi che il complesso dei poteri riconosciuti statutariamente alla Regione in proposito, consentisse a quest’ultima di intervenire sulla gestione della predetta società in maniera non ordinaria. In tal senso, depone: a) la subordinazione delle scelte operative dell’Amministratore, peraltro di esclusiva nomina regionale, alla programmazione regionale annuale; b) l’esclusiva approvazione regionale del Piano strategico e del bilancio preventivo; c) la nomina regionale degli Organi di controllo interno societari. Sembra dunque essersi perfettamente e ab origine realizzata quella situazione in cui l’Amministratore esercita su una Società un ‘controllo analogo’ a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della Società controllata, che la giurisprudenza nazionale e comunitaria da tempo individua quale condizione indispensabile per riconoscere il veduto requisito, poi positivizzato nella mentovata norma del Tusp. Non risulta poi affetta da error in procedendo la Sentenza in quanto emessa nonostante la contemporanea pendenza di un omologo processo penale, mancando evidentemente qualsiasi pregiudizialità in senso tecnico in proposito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 106 Cgc. L’azione della Procura ha preso l’abbrivio e risulta sostenuta da documentazione (tra cui alcune relazioni amministrative e una informativa della Guardia di Finanza), assolutamente indipendente da quella formatasi nel processo penale (pur acquisita dal Pm.), la quale consentiva al primo Giudice (e consente a questo Collegio), di accertare autonomamente i fatti di causa senza che risulti in alcun modo necessario attendere l’esito dello stesso. Va poi più in generale ribadito che, in concreto e nell’attuale sistema, alcuna pregiudizialità penale pare sussistere rispetto al giudizio contabile, neppure nell’ipotesi di danno all’immagine o di attività fraudolenta (ex plurimis et amplius). In via di estrema sintesi, dal coacervo normativo e contrattuale vigente in subiecta materia anche per gli Amministratori di Società pubbliche regionali, vale la disciplina normativa e contrattuale prevista per i dirigenti della Regione, mentre l’eventuale rimborso di spese di missione, pur contrattualmente previsto, deve essere limitato alle sole trasferte dalla sede di servizio ad altro luogo per ragioni lavorative, e non certo per sollevare l’Amministratore dall’onere economico della scelta di non risiedere nella località di servizio”.

Commento

Dalle notizie di stampa risulta che l’ex Amministratore di questa Società è stato condannato in sede penale nell’aprile 2019, con rito abbreviato, a 2 anni e 6 mesi di reclusione. La Sentenza della Corte dei conti evidenzia, sia la qualifica di Società pubblica di una Società “in house”, sia il “controllo analogo” che lo stesso Ente pubblico deve esercitare sulla stessa Società. E qui nasce il dubbio che la Regione, per diversi anni, non abbia mai esercitato alcun controllo (sui bilanci consuntivi, sulle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale), come, ad esempio, la Deliberazione del Consiglio di amministrazione, del contratto in leasing di una autovettura e la documentazione da cui risultasse chi la utilizzava e per quanto tempo.

I Giudici sono stati molto critici sul comportamento dell’ex Amministratore.

di Antonio Tirelli