Retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa: possibilità di deroga

Nella Delibera n. 123 del 30 aprile 2016 della Corte dei conti Lombardia, la richiesta di parere riguarda la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa. In particolare, il rappresentante dell’Ente ha chiesto “se, a seguito della soppressione di tutti i posti di qualifica dirigenziale previsti nella dotazione organi dell’Ente, sia possibile avvalersi della disciplina contrattuale prevista dall’art.11 del Ccnl. 31 marzo 1999 provvedendo quindi con risorse a carico del bilancio al parziale finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per i titolari di posizione organizzativa, non gravando quindi esclusivamente sulle risorse decentrate stabili, di cui all’art.31, comma 2, del Ccnl. 22 gennaio 2004 in deroga anche ai limiti disposti dal comma 236 della ‘Legge di stabilità 2016’”.

La Sezione evidenzia che, con la Delibera n. 26/14, la Sezione Autonomie ha enunciato il principio per cui le risorse del bilancio che i Comuni di minore dimensione demografica destinano, ai sensi dell’art. 11 del Ccnl. 31 marzo 1999, al finanziamento del trattamento accessorio degli incaricati di posizioni organizzative in strutture prive di qualifiche dirigenziali, rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 9, comma 2-bis, del Dl. n. 78/10. Con la medesima Deliberazione è stato sottolineato come l’impiego dell’espressione “ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale” – espressione contenuta nel vigente comma 236, il quale ripropone il vincolo già contenuto nell’art. 9, comma 2-bis, del Dl. n. 78/10 , seppur con alcune differenze – mostri la volontà di ricomprendere nella fattispecie normativa ogni genere di risorse funzionalmente destinate ad offrire copertura agli oneri accessori del personale, senza alcuna considerazione per l’origine o la provenienza delle risorse. In questo senso rilevano, tanto le risorse del bilancio imputate al “Fondo” quanto le risorse direttamente stanziate in bilancio a copertura degli oneri relativi alle posizioni organizzative nei Comuni privi di qualifiche dirigenziali, presentando le medesime caratteristiche funzionali di destinazione e l’idoneità ad incrementare la spesa per il trattamento accessorio del personale in ragione del loro concreto utilizzo. Ne discende che nel computo del tetto di spesa rientrano tutte le risorse stanziate in bilancio con vincolo di destinazione al trattamento accessorio del personale, indipendentemente da eventuali risorse derivanti da maggiori entrate. Pertanto, afferma la Sezione, se il Legislatore ha inteso adoperare locuzioni quali “l’ammontare complessivo delle risorse” destinate al “trattamento accessorio del personale” è perché ha voluto comprendere nel limite stabilito anche le eventuali entrate ulteriori rispetto a quelle presenti nei “Fondi delle risorse decentrate”.