Rettifica dell’importo di aggiudicazione per mero errore materiale: ammissibilità

Tar Campania, Sentenza n. 4842 del 30 giugno 2025

Una Gara pubblica è stata indetta da un’Università per affidare per 2 anni un Servizio che comprendeva portierato, assistenza alla didattica, regolazione accessi, guida di veicoli, gestione della posta, e supporto alle biblioteche. Il valore totale era di oltre Euro 2.350.000, di cui Euro 2.290.000 destinati alla manodopera, non soggetti a ribasso ai sensi dell’art. 41, comma 14, del Dlgs. n. 36/2023, ed Euro 60.000 soggetti a ribasso.

Una Società ha vinto con un ribasso del 99,99%, e un’offerta che, secondo la prima valutazione, risultava inferiore ai soli costi della manodopera. La seconda classificata ha impugnato il risultato, sostenendo che l’offerta fosse inammissibile per violazione del divieto di ribasso sui costi della manodopera e per difetti nella verifica di anomalia, prevista dall’art. 110, comma 1, del Dlgs. n. 36/2023.

Dopo il ricorso, la vincitrice ha chiesto e ottenuto la rettifica dell’importo di aggiudicazione, invocando un errore materiale: l’offerta era in realtà pari alla somma dei costi non ribassabili e del ribasso sull’unica parte consentita.

I Giudici hanno ritenuto legittima la rettifica, confermando che non si trattava di una nuova interpretazione ma della correzione di un errore evidente, ammessa anche in sede amministrativa, ricordando che l’art. 108, comma 9, del Dlgs. n. 36/2023 obbliga i concorrenti ad indicare i costi della manodopera e della sicurezza sul lavoro nella propria offerta, e che la loro eventuale incongruità è oggetto di verifica e non di automatica esclusione. La possibilità di indicare costi della manodopera inferiori rispetto a quelli stimati dalla Stazione appaltante è ammessa purché il concorrente dimostri che derivano da una più efficiente organizzazione, come espressamente previsto dal già citato art. 41, comma 14.

La verifica dell’offerta è stata ritenuta sufficiente, anche se limitata ai costi del personale e della sicurezza, poiché queste voci rappresentano la quasi totalità dell’appalto. Le sottostime riscontrate, in particolare su alcune indennità non correttamente valorizzate e sull’uso del lavoro supplementare in contrasto con il Ccnl. Multiservizi, sono state quantificate ma ritenute non tali da rendere l’offerta nel complesso inattendibile, tenuto conto dell’importo residuo disponibile.

I Giudici hanno inoltre escluso che vi siano stati vizi nella predisposizione della documentazione di gara tali da giustificare l’annullamento della procedura: il modulo dell’offerta, pur essendo formulato in modo non del tutto chiaro, è stato interpretato correttamente da entrambi i primi 2 concorrenti, e la Stazione appaltante aveva fornito chiarimenti espressi in linea con la normativa.

In conclusione, i Giudici hanno affermato che l’indicazione di costi della manodopera inferiori rispetto a quelli stimati è ammessa, purché sia giustificata da una maggiore efficienza organizzativa, e che l’errore materiale nell’indicazione dell’importo complessivo può essere corretto anche dopo l’aggiudicazione, se oggettivamente riconoscibile.

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