by Redazione | 11/12/2019 14:44
Entro il prossimo 31 dicembre 2019, tutte le Pubbliche Amministrazioni, come definite dall’art. 2, comma 1, del Dlgs. n. 175/2016 (Tusp), sono tenute ad effettuare la revisione periodica delle proprie partecipate dirette e indirette, detenute al 31 dicembre 2018.
Quest’anno sarà la seconda revisione periodica che le P.A. sono chiamate ad effettuare in ottemperanza al combinato disposto dell’artt. 20, commi 1 e 2, e dell’art. 26, comma 11, del Tusp e, quindi, entro la stessa data dovranno anche relazionare sullo stato di attuazione del precedente Piano di razionalizzazione, come disposto dall’art. 20, comma 4, del Tusp.
In proposito, la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del Tusp presso il Dipartimento del Tesoro, con Avviso 21 novembre 2019 pubblicato sul Portale del Dipartimento del Tesoro, ha fornito gli indirizzi, condivisi con la Corte dei conti, per la redazione del Provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2018, nonché per la Relazione sull’attuazione del precedente Piano di razionalizzazione.
Saranno oggetto di comunicazione:
Relativamente all’ultimo punto, viene nuovamente chiarito che non sono considerati “Organismi tramite” i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del Tusp, dal momento che spetterà a questi ultimi l’onere di censirle e di sottoporle a revisione periodica.
Pertanto, i Consorzi ex art. 31 del Tuel, le Aziende speciali ex art. 114 del Tuel, le Associazioni, gli Enti pubblici economici e non economici, dovranno attivarsi autonomamente per l’effettuazione della revisione; mentre le partecipazioni detenute dalle Amministrazioni in detti soggetti non saranno oggetto di razionalizzazione.
Ogni Amministrazione dovrà comunicare:
Una volta ottenuta la validazione della trasmissione dei dati e del Provvedimento, l’Amministrazione riceverà un messaggio di posta elettronica di notifica dell’avvenuto invio, con l’indicazione del numero di Protocollo assegnato dal Dipartimento del Tesoro. Solo da questo momento la P.A. sarà considerata adempiente agli obblighi di comunicazione.
I dati richiesti sono contenuti nelle schede tipo, pubblicate sul Portale con Avviso 3 dicembre 2019, come da seguenti Schemi:
Con riferimento a quest’ultima Relazione, l’Amministrazione dovrà utilizzare apposite Schede per ciascuna partecipazione, distinguendo tra:
Per quanto invece attiene al Provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2018, si ricorda che quest’anno sarà l’ultima Relazione in cui, ai fini dell’applicazione del criterio di cui all’art. 20, comma 2, lett. e), del Tusp (limite minimo del fatturato al di sotto del quale scatta l’obbligo di razionalizzazione della partecipata), troverà applicazione la norma di favore di cui all’art. 26, comma 12-quinquies, per cui si fa riferimento alla soglia di fatturato medio non superiore a 500.000,00 Euro per il triennio 2016-2017-2018, mentre dal prossimo anno, con riferimento al Piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019, la soglia limite di fatturato medio sarà di Euro 1 milione.
Tutti gli atti adottati ai sensi del citato art. 20 dovranno essere trasmessi al Mef esclusivamente mediante l’applicativo “Partecipazioni” del Dipartimento del Tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it, la cui apertura è prevista per il mese di gennaio 2020.
Si ricorda che il Provvedimento di revisione periodica deve essere adottato e trasmesso anche nel caso in cui l’Amministrazione non detenga nessuna partecipazione.
Contestualmente, con lo stesso applicativo, saranno acquisiti anche i dati richiesti per il Censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti in Organi di governo delle Società e di Enti, ai sensi dell’art. 17 del Dl. n. 90/2014, tanto che le informazioni raccolte dal Dipartimento del Tesoro saranno utilizzate anche dalla Corte dei conti per le proprie attività istituzionali di referto e di controllo.
Inoltre, i suddetti Provvedimenti dovranno essere inviati, a cura delle stesse Amministrazioni, anche alla Sezione della Corte dei conti territorialmente competente, come previsto dall’art. 20, comma 3, del Tusp.
di Federica Giglioli
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