Il Ministero dell’Interno-Direzione centrale della Finanza locale, in data 4 gennaio 2021, ha pubblicato sul proprio sito internet istituzionale la Risposta ad un quesito di un Ente Locale che richiede un parere in merito al possibile avvicendamento, richiesto dal Presidente dell’Organo di revisione con altro componente del Collegio; il Presidente in carica ha manifestato l’intenzione di dimettersi per motivi personali e di salute e di “scambiare” il suo ruolo con altro componente del Collegio.
Su tale materia è intervenuta la normativa di cui dalla lett. b), dell’art. 57-ter, del Dl. n. 124/2019, convertito con la Legge n. 157/2019, entrata in vigore il 25 dicembre 2019, che ha modificato la previgente disposizione normativa dell’art. 16, comma 25, del Dl. n. 138/2011, aggiungendo il comma 25-bis all’art. 16 del Dl. n. 138/2011, che, in deroga al comma 25, prevede che negli Organi di revisione in composizione collegiale, la scelta del componente con funzioni di Presidente, da parte dei Consigli comunali, provinciali, delle Città metropolitane e delle Unioni che esercitano in forma associata tutte le “funzioni fondamentali”, sia effettuata tra i soggetti inseriti nella fascia 3, formata ai sensi del Regolamento di cui al Dm. Interno n. 23/2012.
La Finanza locale sostiene come risulti evidente dal dato formale della citata norma di modifica che la facoltà di scelta del componente con funzioni di Presidente debba essere rimessa esclusivamente all’Organo consiliare dell’Ente Locale anche, come nel caso in esame, nella situazione di dimissioni del Presidente in carica e di consensuale scambio dei ruoli con altro componente.
In altri termini, viene ritenuto che sia necessario che il Consiglio dell’Ente Locale deliberi formalmente, manifestando la volontà di scelta del nuovo Presidente, previa verifica dei requisiti richiesti in capo al Revisore individuato, che dovrà essere iscritto all’Elenco 2021 e tra i soggetti inseriti nella fascia 3, formata ai sensi del Regolamento di cui al Dm. Interno n. 23/2012.
Reputiamo che il presente Parere non sia totalmente condivisibile in quanto, nel caso in cui il Presidente dell’Organo comunichi le proprie dimissioni per motivi personali e di salute, non parrebbe conforme alle norme la possibilità di procedere ad un accordo per scambiarsi il ruolo con un altro membro estratto e membro del Collegio, a ragione del fatto che il Presidente dimissionario non risulta essere estratto per far parte di tale Collegio, e in quanto non sembra ipotizzabile che l’impegno nelle attività del Collegio (e la responsabilità) possa essere significativamente inferiore; infatti, il Presidente dovrebbe avere solo il ruolo aggiuntivo di coordinare e programmare l’attività dell’Organo di controllo.
Il prospettato scambio dei ruoli obbligherebbe il Consiglio comunale a nominare Presidente l’altro Revisore individuato, quando avrebbe la facoltà di nominarne un nuovo e diverso fra tutti i Revisori presenti nella fascia 3 dell’Elenco, situazione che potrebbe anche portare a ridurre l’indipendenza del Revisore estratto, al quale ora spetterebbe, per scelta discrezionale del Consiglio comunale operata nel corso dell’incarico, un compenso maggiorato del 50%.