Revisori Enti Locali: facoltà di adeguamento economico dei compensi

Nella Delibera n. 92 del 17 ottobre 2019 della Corte dei conti Puglia, alcuni Comuni hanno chiesto un parere in materia di compenso degli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti Locali. In particolare, è stato chiesto se, alla luce del sopravvenuto Dm. 21 dicembre 2018, sia obbligatorio per l’Organo assembleare del Comune intervenire al fine di adeguare il compenso del Collegio dei Revisori e in quale misura.

La Sezione ha chiarito che, alla luce dei nuovi limiti massimi e dei nuovi parametri recati dal Decreto interministeriale 21 dicembre 2018, emesso di concerto tra il Ministero dell’Interno e quello dell’Economia e delle Finanza, ferma la previsione di cui all’art. 241, comma 7, del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), è facoltà degli Enti Locali procedere, ai sensi degli artt. 234 e 241 del Tuel, ad un rinnovato giudizio circa l’adeguatezza dei compensi liquidati anteriormente al predetto Decreto alla stregua dei limiti massimi fissati dal Dm. 20 maggio 2005 e, se del caso, provvedere ad una rideterminazione degli stessi al fine di ricondurli nei limiti di congruità e di adeguatezza, previa attenta verifica della compatibilità finanziaria e della sostenibilità dei nuovi oneri. L’eventuale adeguamento non ha effetto retroattivo e decorre dalla data di esecutività della Deliberazione di rideterminazione del compenso assunta dall’Organo consiliare ai sensi degli artt. 234 e 241 del Tuel.