by Redazione | 11/10/2021 11:36
La Finanza locale del Viminale, in data 28 settembre 2021, ha rilasciato il Parere intitolato “Revisore del Comune e dipendente Consorzio di Comuni – Profili di incompatibilità”, sostenendo che un Ente Locale, al fine di valutare eventuali situazioni concrete, se non di incompatibilità, di inopportunità della nomina a Revisore di un dipendente di un Consorzio partecipato, deve valutare preventivamente le varie funzioni pubbliche ed attività amministrative svolte dal Comune nell’ambito consortile.
Il Comune in questione ha nominato, a seguito del relativo sorteggio, un Revisore dei conti e, in merito, alcuni Consiglieri comunali hanno sollevato eccezioni di presunta incompatibilità atteso che detto Revisore è il Responsabile dei “Servizi Finanziari” a tempo pieno di un Consorzio partecipato; tale Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è partecipato da tutti i Comuni del territorio costituiti in Consorzio obbligatorio.
La Finanza locale ha fatto preliminarmente presente che le condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità dell’Organo di revisione economico-finanziaria degli Enti Locali sono disciplinate dall’art. 236 del Tuel, e che, in particolare, per la fattispecie rappresentata, rilevano le disposizioni di cui al comma 1 e 3.
Viene segnalato che, nel caso rappresentato, si potrebbe configurare quantomeno l’ipotesi di incompatibilità prevista dal citato 236, comma 3, Tuel, trattandosi di contestuale svolgimento da parte del Revisore del Comune di un incarico presso un Organismo del quale il Comune fa parte e che peraltro gestisce, anche per conto dello stesso Comune, il “Servizio pubblico idrico”. Poi viene osservato che il recente orientamento giurisprudenziale circa l’applicazione dell’art. 2399, comma 1, lett. c), del Codice civile, sembra essere rigoroso, sino a ricomprendere nella fattispecie qualsiasi legame che abbia ad oggetto attività professionali, rese anche nell’ambito di un rapporto di lavoro autonomo, quando la prestazione a titolo oneroso abbia carattere continuativo. La ratio della norma risiede nell’esigenza di garantire l’indipendenza di colui che è incaricato delle funzioni di controllo, in presenza di situazioni idonee a compromettere tale indipendenza, quando il controllore sia direttamente implicato nell’attività sulla quale dovrebbe in seguito esercitare dette funzioni di controllo.
Inoltre, occorre tenere nella dovuta considerazione alcune recenti modifiche normative che hanno attribuito all’Organo di revisione dell’Ente nuovi compiti di verifica e controllo, il cui assolvimento richiede la necessaria condizione di indipendenza e di terzietà del Revisore. A titolo esemplificativo si ricorda il comma 4 dell’art. 147-quater del Tuel, che in tema di controlli sulle Società non quotate partecipate dall’Ente locale dispone che “i risultati complessivi della gestione dell’Ente Locale e delle Aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal Dlgs. n. 118/2011, e s.m.”; a seguito dello svolgimento della propria attività di revisione sul bilancio consolidato, l’Organo di revisione nella propria relazione può effettuare considerazioni e segnalazioni al Consiglio dell’Ente Capogruppo destinatario della sua relazione. Le considerazioni dell’Organo di revisione devono riguardare il bilancio consolidato e la correttezza della procedura utilizzata per la redazione dello stesso e la relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrativa. L’obbligo per l’Ente Locale di stilare un bilancio consolidato che comprenda i risultati della gestione anche del Consorzio in questione potrebbe dunque essere occasione in cui si sovrappongono le posizioni di controllore e controllato con evidente violazione del Principio dell’imparzialità e dell’indipendenza.
Viene anche evidenziato che la Delibera di Giunta comunale, in sede di determinazione del “Gruppo Amministrazione pubblica”, ha escluso l’Ente idrico di riferimento dal perimetro di consolidamento per irrilevanza, non considerandolo “Ente strumentale”.
La Finanza locale, in relazione a quanto sopra esposto e in assenza di specifica e diretta normativa, ritiene utile invitare l’Ente Locale a verificare se anche ragioni di opportunità, dettate dalla ratio delle disposizioni in tema di conflitto d’interessi, possano portare ad una causa di impedimento all’incarico di Revisore nel caso di specie. Il Revisore dei conti, al fine di garantire l’autonomia di giudizio e l’indipendenza della sua attività, dovrebbe evitare tutte le ipotesi in cui potrebbe confliggere il ruolo di controllore con quello di controllato.
Pertanto, secondo il Ministero dell’Interno, il caso di specie dovrà essere vagliato dallo stesso Comune al fine di valutare eventuali situazioni concrete, se non di incompatibilità, di inopportunità della nomina del Revisore, mediante la valutazione delle varie funzioni pubbliche ed attività amministrative svolte dal Comune nell’ambito consortile, puntualizzando il Parere in commento che l’eventuale revoca, se del caso conseguenza della valutazione di cui sopra, non comporterà alcuna sanzione rispetto all’iscrizione del Revisore nell’Elenco dei Revisori degli Enti Locali, non essendovi una specifica previsione normativa al riguardo.
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