Introduzione di una quarta fascia professionale che consentirà di essere estratti nei Comuni con più di 50.000 abitanti, nelle Province e nelle Città metropolitane, ed introduzione di correttivi dell’algoritmo che regola le estrazioni al fine di favorire l’assegnazioni di incarichi a chi non ne abbia ancora già avuti.
Sono 2 delle novità contenute nel testo del Regolamento che è approdato l’8 novembre 2018 sul Tavolo della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali e che riscriverà le regole fissate dal Dm. Interno n. 23/2012 in merito all’istituzione dell’Elenco dei Revisori dei conti degli Enti Locali e alle modalità di scelta dell’Organo di revisione economico finanziario.
Il Regolamento in parola si colloca nel solco dell’Atto di indirizzo formulato dall’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli Enti Locali, pubblicato il 20 febbraio 2018 sul sito istituzionale del Dipartimento della Finanza locale (https://www.entilocali-online.it/revisori-dei-conti-la-proposta-riforma-avanzata-dallosservatorio-sulla-finanza-la-contabilita-degli-enti-locali-del-viminale/).
Le novità più rilevanti, contenute nel testo stesso, che si apprendono da quanto riportato nei Documenti stilati a seguito della citata seduta della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, sono le seguenti:
“1. inserimento della quarta fascia professionale, relativa ai Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, nonché Province e Città metropolitane;
- la previsione di ulteriori requisiti professionali, non solo per il primo accesso all’attività di revisione negli Enti Locali, ma anche per l’inserimento nella quarta fascia che consistono nell’incremento di 10 crediti formativo, nell’obbligo di aver prestato documentato incarico di collaborazione ex art. 239, comma 4, negli Enti delle fasce 2, 3 e 4, oppure di Responsabile del Servizio finanziario, per la durata di almeno 18 mesi, nonché, il superamento di un test annuale di verifica effettuato dal Ministero dell’Interno, su base nazionale, con modalità telematica;
- modifiche alle modalità di scelta dell’Organo di revisione economico-finanziario, attualmente affidata ad un sorteggio, sulla quale si interviene attraverso correttivi all’attuale algoritmo di estrazione a sorte, al fine di attenuare le probabilità di estrazione, in relazione agli esiti dei sorteggi già effettuati ed agli incarichi già posseduti dagli iscritti. In tal modo si risponde alle lamentele di tutti quei Revisori che non sono mai stati sorteggiati, dando loro maggiori probabilità di estrazione”.